Un mercato ricco e rischioso ma affidato a “narcos” fai da te
di Mauro Lissia
Non ci sarebbero prove di un cartello sardo della coltivazione e dello spaccio Norme e controlli rendono incerta anche la produzione della cannabis sativa
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CAGLIARI. Non c’è un’organizzazione criminale dietro la scelta ormai diffusa in Sardegna di coltivare a cannabis sativa decine di ettari di terra. Gli arresti di questi giorni sono una conseguenza indiretta della circolare firmata circa un anno e mezzo fa dall’allora responsabile della Dda Alessandra Pelagatti che disponeva controlli sulle piantagioni nel sospetto che anche in Sardegna come nel resto d’Italia qualcuno avesse approfittato della legge 246 del 2016, quella che ha liberalizzato e incentivato con contributi economici la coltivazione della cannabis ad uso agroindustriale. Quella raccomandazione seguiva la sentenza del 30 maggio 2019 della Corte di Cassazione, una sorta di interpretazione autentica della norma, che distingue le parti e i derivati della pianta (foglie, infiorescenze, olio e resina) dai prodotti strettamente agricoli e conferma il divieto di vendere i derivati classificabili come stupefacenti. Tutto questo perché in quel momento si prospettava il rischio che una legge promossa per dare opportunità nuove agli agricoltori aprisse la strada a una sovrapproduzione selvaggia dei vari tipi di cannabis, con riflessi incontrollabili sul lucrosissimo mercato gestito dalla criminalità. Le forze dell’ordine - impegnate in questi giorni nei sequestri di grosse quantità delle piante da cui si ricavano anche marijuana e hashish - si stanno muovendo secondo la direttiva della Dda, ma soltanto gli accertamenti giudiziari successivi daranno una risposta al sospetto che qualcuno in Sardegna abbia sfruttato la legge e il clima favorevole a coltivazioni di quel tipo per produrre cannabis ad alto contenuto di thc - delta-9-tetraidrocannabinolo, il principio attivo a effetto psicotropo - e offrirla sul mercato illegale. Ma finora il sospetto riguarda iniziative individuali, non ci sarebbe alcun disegno criminale complessivo, tant’è che indagano le procure territoriali e non la Dda.
La Corte suprema si è già espressa più volte sui criteri di distinzione fra cannabis autorizzata e cannabis vietata: fino allo 0.6% di Thc chi produce resta nei confini della legalità, oltre quella percentuale si sconfina dai limiti stabiliti ma non si entra automaticamente nel campo dell’illegalità, perché dev’essere dimostrato che il coltivatore sia determinato a cedere il prodotto a scopo commerciale. Cannabis sativa non è infatti necessariamente sinonimo di droga ed è stata proprio la legge 242 del 2016 a modificare lo scenario tradizionalmente proibizionista. La norma attesta che la coltivazione della canapa non è reato e viene consentita senza necessità di autorizzazione: il coltivatore - prevede la legge - non ha l’obbligo di comunicare l’inizio dell’attività alla polizia giudiziaria, ma solo di conservare i cartellini della semente e le fatture d’acquisto. La norma stabilisce ancora che «se all’esito dei controlli il contenuto complessivo di Thc della coltivazione risulta superiore allo 0,2% ed entro lo 0,6% nessuna responsabilità è prevista per l’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni». Se la percentuale di Thc va oltre il limite l’autorità giudiziaria può disporre sequestro e distruzione della piantagione, ma sulla responsabilità penale del coltivatore è indispensabile una valutazione caso per caso.
La Corte suprema si è già espressa più volte sui criteri di distinzione fra cannabis autorizzata e cannabis vietata: fino allo 0.6% di Thc chi produce resta nei confini della legalità, oltre quella percentuale si sconfina dai limiti stabiliti ma non si entra automaticamente nel campo dell’illegalità, perché dev’essere dimostrato che il coltivatore sia determinato a cedere il prodotto a scopo commerciale. Cannabis sativa non è infatti necessariamente sinonimo di droga ed è stata proprio la legge 242 del 2016 a modificare lo scenario tradizionalmente proibizionista. La norma attesta che la coltivazione della canapa non è reato e viene consentita senza necessità di autorizzazione: il coltivatore - prevede la legge - non ha l’obbligo di comunicare l’inizio dell’attività alla polizia giudiziaria, ma solo di conservare i cartellini della semente e le fatture d’acquisto. La norma stabilisce ancora che «se all’esito dei controlli il contenuto complessivo di Thc della coltivazione risulta superiore allo 0,2% ed entro lo 0,6% nessuna responsabilità è prevista per l’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni». Se la percentuale di Thc va oltre il limite l’autorità giudiziaria può disporre sequestro e distruzione della piantagione, ma sulla responsabilità penale del coltivatore è indispensabile una valutazione caso per caso.
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