La Nuova Sardegna

A 40 anni non si è laureato «Il padre deve aiutarlo»

di Luigi Soriga
A 40 anni non si è laureato «Il padre deve aiutarlo»

I giudici confermano l’obbligo di provvedere al figlio affetto da ritardo cognitivo Il genitore l’accusava di non avere indipendenza economica per la sua indolenza

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SASSARI. Difficoltà di apprendimento? Deficit cognitivo? Macché. Semplicemente il ragazzo ha i suoi tempi, è un tantino lento nello studiare gli esami, all’Università se la prende un troppo con calma. Se è fuori corso e a quarant’anni non è riuscito ancora a laurearsi, è perché forse dovrebbe applicarsi di più. Perciò signor giudice, tolga questo padre separato dall’impiccio di un assegno di mantenimento di ben 150 euro al mese, perché questo pigrone non se li merita proprio.

Scritto con ben altre parole, in avvocatese stretto, ma il succo del ricorso in Cassazione di un babbo separato è esattamente questo: non voglio più pagare il mantenimento di questo “bamboccione”, perché se non si è ancora laureato, se non ha raggiunto una indipendenza economica, la colpa è solo della sua indolenza.

I magistrati della Corte di Cassazione però non sono per nulla convinti. Hanno letto i memoriali, hanno ripercorso l’intera vicenda che parte nel 2015 e si sono fatti un’idea diversa. Il Tribunale di Nuoro, quell’anno, dichiara la separazione tra i coniugi B.V. e S.M. e assegna la casa coniugale a quest'ultima, convivente col figlio F. , maggiorenne, studente ed economicamente non autosufficiente, perciò destinatario di un assegno di mantenimento di 150 euro mensili, posto a carico del padre. Il genitore non è affatto entusiasta del provvedimento, e decide di impugnarlo. E i motivi sono questi: «Il ricorrente rileva, in sintesi, che le problematiche di tipo psicologico del figlio non appaiano di gravità tale da precludere allo stesso l'ultimazione del percorso formativo, "costituendo altrimenti un indicatore d'inerzia colpevole non più tutelabile». E ancora: «si tratta di un semplice ritardo psicomotorio, non associato ad alcuna forma di insufficienza o disabilità cognitiva che "penetri nella sfera delle patologie di una certa serietà e valga perciò ad escluderne la possibilità per F. di superare tutti gli esami, di preparare la tesi e di conseguire un titolo di studio». Ma la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza pubblicata il 19 settembre 2017, conferma l’obbligo di contribuire alle spese di mantenimento del giovane. Scrive: «Agli atti è documentato un ritardo nell'apprendimento correlato a problemi insorti al momento della nascita: problemi che avevano condizionato il percorso scolastico di F. , il quale si era infatti diplomato all'età di 24 anni». E aggiunge, quasi come una tirata d’orecchie: «problemi dei quali il padre era pienamente edotto (almeno fino al momento della separazione)». E conclude: «Pertanto, l'attuale condizione di F. non appare riconducibile ad una indolenza del medesimo, o al rifiuto di svolgere una prestazione lavorativa, quanto alla patologia perinatale che ha reso e rende difficoltoso ciò che per altre persone non lo è, sì che permane l'obbligo di mantenimento del figlio». I padre non si rassegna all’esborso di 150 euro, e si rivolge alla Cassazione. Ma la settimana scorsa, i giudici respingono il ricorso. Assegno confermato e in più spese legali per 2500 euro.

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