La Nuova Sardegna

Il Tar: «Click day illegale, la Regione si adegui»

di Roberto Petretto
Il Tar: «Click day illegale, la Regione si adegui»

Giunta di nuovo sconfitta: 40 giorni per adeguarsi o arriverà il commissario

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SASSARI. La Regione ha 40 giorni di tempo per elaborare una nuova graduatoria delle società che avranno diritto ad accedere ai contributi della leggere regionale 7 «per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico». La graduatoria dovrà essere elaborata sulla base dei criteri di merito che erano stati previsti prima della modifica decisa dalla Giunta Solinas e in modo particolare dall’assessorato al Turismo, che aveva istituito il sistema del cosiddetto click day. Un cambio di regole in corsa che aveva portato alcune associazioni a presentare un ricorso al Tar. La sentenza aveva dato ragione alle associazioni escluse dal click day e torto alla Regione. Ma la Giunta non ha mai dato attuazione alla sentenza del Tar e così le associazioni hanno presentato un nuovo ricorso. Ieri è stata pubblicata la nuova sentenza del Tribunale amministrativo che dà ancora una volta torto alla Regione, ma non solo: impone anche un ultimatum di 40 giorni, scaduto il quale interverrà un commissario ad acta («nella persona del prefetto di Cagliari o di un suo delegato»), che dovrà dare applicazione alla prima sentenza, predisporre una nuova graduatoria, stilata sulla base dei meriti delle singole organizzazioni di eventi e non sulla velocità nel cliccare per la partecipazione al bando.

Ricorso bis. Time in jazz, Luna Scarlatta, Exo, Quasar, Backstage, Cinearena, Forma e poesia nel jazz, Jana project, Punta Giara sono le associazioni che hanno presentato, tutelate dall’avvocato Nicola Ibba, un nuovo ricorso per chiedere l’esecuzione della sentenza del Tar del 16 agosto dello scorso anno «favorevole ai soggetti aspiranti ai finanziamenti, che risultavano di fatto esclusi a causa di un gioco di frazioni di secondo nell’invio telematico delle domande». Contro la prima sentenza del Tar la Regione aveva fatto appello ma il Consiglio di Stato non aveva concesso la sospensiva e aveva comunque accompagnato la decisione con alcuni commenti che facevano intravvedere chiaramente l’orientamento dei giudici: «Il sistema ad ordine cronologico mutato in corso di gara... appare, a un sommario esame non rispettoso, delle previsioni di legge».

Un chiodo nel muro a cui anche il Tar, nell’esaminare il nuovo ricorso, si è appigliato: «La condotta omissiva della Regione, di “sostanziale inadempimento” della sentenza di primo grado, deve essere considerata illegittima - scrivono i giudici del Tar - anche alla luce delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato in sede cautelare».

La Regione ha cercato di opporsi a questa interpretazione e tramite i propri legali ha sostenuto «che l’amministrazione non sarebbe vincolata a eseguire la sentenza, ipotizzando, addirittura, la possibilità di “autonoma scelta”».

I giudici rilevano anche che la Regione «sostiene che la norma legislativa attribuirebbe solo “facoltà” e non “doveri” nella distribuzione dei contributi per consentire alle associazioni di alleggerire i costi di organizzazione dei “grandi eventi a livello regionale”».

Una linea che viene nettamente bocciata dal Tar: «La tesi non può essere condivisa», si legge nella sentenza.

Per i giudici amministrativi è chiaro che il precedente pronunciamento dell’agosto scorso «ha determinato, evidentemente, la “reviviscenza” del procedimento nella fase anteriore, rispetto al provvedimento illegittimo che è stato rimosso dal giudice».

Quindi la Regione deve procedere con il bando secondo le vecchie regole: «Non può assumere rilievo impeditivo - sempre secondo i giudici - la problematica sollevata dalla difesa della Regione della carenza attuale di risorse finanziarie essendo queste già state distribuite in favore di coloro che sono risultati non i migliori ma i più veloci nell’invio telematico dell’istanza». In sostanza, chi ha già percepito i soldi dalla Regione dovrà «restituire il contributo illegittimamente ottenuto».

Questo perché «l’efficacia della sentenza di primo grado, sebbene non passata in giudicato, è, per legge, pienamente esecutiva», anche perché ha superato l’esame cautelare del consiglio di Stato.

Quindi, per i giudici del Tar, il ricorso che chiede l’esecuzione della sentenza dell’agosto 2021 «è fondato e va accolto». La Regione «ha l’obbligo di garantire la sua attuazione» e deve quindi approvare una nuova graduatoria, stavolta di merito, «concludendo la sleezione pendente». Il tutto dovrà avvenire entro 40 giorni. Se proseguirà «l’inerzia» della Regione, «il Tribunale nomina fin d’ora, quale ausiliario del Giudice, un commissario ad acta nella persona del prefetto di Cagliari o suo delegato per dare piena attuazione alla sentenza dell’agosto 2021».

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