Spese elettorali, ecco i massimali e le sanzioni per chi li supera
Tutti gli eletti in consiglio regionale sono tenuti a presentare una dichiarazione al Collegio di garanzia
Sassari Sono due le leggi che i consiglieri regionali devono rispettare in materia di spese per la campagna elettorale per non incorrere in provvedimenti sanzionatori che possono arrivare fino alla decadenza. Si tratta della legge 515 del 1993 e la legge regionale numero 1 del 1994.
La prima stabilisce a quanto possono arrivare le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato. Non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.
La legge regionale numero 1 del 27 gennaio 1994 prevede che in caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo dell’importo stesso. In caso di ulteriori violazioni il Presidente del Consiglio regionale, pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.