La Nuova Sardegna

Energia

Cambio fornitore di luce, dal dicembre 2026 switch in 24 ore: ecco come funzionerà

Cambio fornitore di luce, dal dicembre 2026 switch in 24 ore: ecco come funzionerà

Il passaggio rapido riguarderà i clienti domestici non morosi, con controlli preventivi e notifiche pensate per ridurre errori, abusi e contratti non richiesti

4 MINUTI DI LETTURA





Roma L’Italia si prepara a recepire nel settore elettrico la direttiva europea 2019/944, che punta a rendere più veloce il cambio di fornitore. Un passaggio importante è arrivato il 3 marzo, quando Arera ha approvato una delibera che definisce alcuni aspetti operativi e stabilisce che le nuove disposizioni entreranno in vigore dal primo dicembre 2026.

A chi si applicherà la riforma

Le nuove regole riguardano soltanto i clienti dell’energia elettrica e non quelli del gas. Lo switch rapido sarà riservato agli utenti domestici non morosi, mentre restano escluse le piccole imprese, inizialmente comprese dalla legge di recepimento. Per morosità, però, non si intende un semplice ritardo nel pagamento dell’ultima bolletta. L’esclusione riguarda infatti le situazioni più gravi e protratte, come nel caso di utenze già sospese.

Stop ai limiti proposti dai gestori

Arera ha respinto due richieste avanzate dagli operatori: da un lato l’introduzione di un numero massimo di cambi di fornitore, dall’altro il blocco dello switching per frenare il cosiddetto “turismo energetico”, cioè il passaggio frequente da un gestore all’altro per sfruttare sconti, bonus o offerte di benvenuto. Secondo l’Autorità, un blocco finirebbe per vincolare il consumatore al proprio fornitore per un tempo indefinito, in contrasto con l’obiettivo della riforma. Anche un tetto al numero dei cambi è stato giudicato troppo complesso da applicare. Resteranno invece ferme le richieste di passaggio presentate da clienti per i quali il gestore abbia chiesto un indennizzo per uscita anticipata o in casi che comportano costi aggiuntivi.

Come funzionerà il passaggio

A tutela degli operatori, la delibera introduce un pre-check obbligatorio: una verifica rapida nel sistema informatico per accertare l’esistenza del punto di fornitura e l’eventuale presenza di morosità. Questa fase potrà durare fino a cinque giorni. Se non emergono problemi, il passaggio tra un fornitore e l’altro dovrà avvenire entro 24 ore. Il termine, quindi, indica il tempo tecnico del trasferimento, non l’intera durata della procedura, che richiederà almeno una settimana. Si tratta comunque di un’accelerazione significativa rispetto al sistema attuale: oggi, se la richiesta arriva dopo il 10 del mese, il cambio non scatta nel mese successivo ma in quello ancora dopo.

Le garanzie per il cliente finale

Il pre-check avrà anche una funzione di protezione per i consumatori. Durante questa fase, infatti, il punto di allaccio verrà “congelato” dopo la prima richiesta di cambio, impedendo che altri operatori possano inserirsi fino alla conclusione della verifica. La misura punta a limitare situazioni controverse che possono verificarsi quando il cliente, dopo aver chiesto il passaggio da un operatore a un altro, riceve una controfferta dal vecchio fornitore. In questi passaggi possono nascere anche contratti non richiesti, se uno degli operatori procede senza una volontà chiara del consumatore.

Più trasparenza sulle richieste di switch

Durante il controllo preliminare, il cliente sarà informato del fatto che un nuovo operatore ha avviato la richiesta di passaggio. La comunicazione arriverà attraverso il profilo personale sul Portale offerte, anche se in futuro potrebbero essere introdotte modalità di notifica più immediate. L’obiettivo dichiarato è rendere la procedura più trasparente e ridurre il rischio di sorprese.

I controlli contro possibili frodi

La delibera prevede anche un ulteriore meccanismo di verifica. Se un gestore avvia un pre-check ma nei tre mesi successivi non completa la richiesta di switch, il gestore del Sistema integrato dovrà chiedere copia del contratto per capire che cosa sia accaduto. La logica di questa misura è legata alla presenza online di banche dati abusive contenenti nomi e cognomi associati ai Pod, il codice identificativo del punto di consegna dell’energia. Secondo quanto spiegato, fornitori scorretti potrebbero utilizzare il pre-check solo per verificare l’esattezza di questi elenchi e preparare eventuali tentativi di frode.

Restano validi i diritti già previsti

La delibera non modifica le tutele già riconosciute ai consumatori in caso di contratto non richiesto. Chi si ritrova una bolletta da parte di un gestore mai contattato può chiedere copia del contratto su supporto durevole, per esempio via email o lettera cartacea. Se il fornitore non è in grado di fornire la prova, il cliente può rientrare senza costi con il precedente operatore. Resta inoltre confermato il diritto di ripensamento di 14 giorni per chi aderisce a un’offerta a distanza.

Primo Piano
Economia

Maxi rimborso Irpef dal modello 730 a marzo: ecco a chi spetta

Le nostre iniziative