La Nuova Sardegna

Sassari

Il giusto equilibrio nella vita in condominio

Il giusto equilibrio nella vita in condominio

I balconi stracolmi di oggetti possono essere sgombrati se e quando la loro presenza lede il decoro della facciata

04 dicembre 2013
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Volevo sapere se sui balconi di un condominio, tra l'altro sulle facciate che danno sulla strada, è permesso mettere armadi, scale, scaffali, attrezzi sportivi,scatole e rifiuti vari. Il regolamento del mio condominio vieta di stendere i panni, di cambiare il modello e il colore delle tende da sole, di parcheggiare negli spazi comuni, ma di questo non ne parla. L'amministratore, richiesto ad intervenire, non fa nulla.

Per rispondere al quesito occorre, in primo luogo, fare alcune brevi considerazioni in ordine all'art. 1102 del codice civile rubricato “Uso della cosa comune”, il quale recita che: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. La giurisprudenza di legittimità, alla luce di un'interpretazione estensiva della norma, ha dichiarato più volte che “l'uso particolare o più intenso del bene comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. - dal quale esula ogni utilizzazione che si risolva in un'imposizione di limitazioni o pesi sul bene comune - presuppone, perché non si configuri come illegittimo, che non ne risultino impedito l'altrui paritario uso né modificata la destinazione né arrecato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio” (così, fra le tante, Corte di Cassazione, Sez. II, 10.5.2004, n. 8852). Più in generale, l'esercizio del diritto del singolo sulle parti di sua esclusiva proprietà non può ledere il godimento dei diritti degli altri sulle cose comuni. Il concetto di “danno” non va limitato al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o dell'intrinseca natura della cosa comune, ma deve essere esteso al danno conseguente alle opere che annullano o comunque riducono apprezzabilmente le unità ritraibili dalla cosa comune, anche se di ordine edonistico o estetico (così, fra le tante, Corte di Cassazione, Sez. II, 27.4.1989, n. 1947). Nondimeno, è principio consolidato nella giurisprudenza che i rapporti condominiali devono essere informati al principio della solidarietà, che richiede un costante equilibrio di esigenze ed interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Dunque, alla luce del suddetto principio, deve escludersi un uso del bene (o di parte di esso) esclusivo o comunque esclusivo o incompatibile con l'esercizio degli altri. Ciò premesso, l'analisi da compiere è quella di ricondurre gli eventi ad un uso legittimo della cosa comune oppure no. Parrebbe evidente che gli oggetti posti dai condomini del Suo condominio sui balconi della facciata devono essere rimossi, in quanto lesivi del decoro della facciata stessa e capaci di cagionare un danno nei confronti degli altri condomini. Infatti, il fatto di porre oggetti sui balconi della facciata di un condominio di un certo livello compromette sul piano estetico il rispetto dell'assetto architettonico dello stesso. Nel caso in esame, dunque, occorre, a parere di chi scrive, che si rivolga una formale richiesta all'Amministratore di intimare ai condomini affinché rimuovano gli oggetti dai balconi e ripristinino lo status quo ante dei balconi stessi. In caso di omissione questo ne dovrà rispondere in assemblea che potrà essere convocata dai condomini. In ogni caso, ogni singolo condomino è titolare del diritto che lo legittima ad agire in giudizio per la tutela in commento.

Avvocato Giuseppe Bassu

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