La Nuova Sardegna

Sassari

Come si dividono le spese per l’ascensore

Le quote cambiano a seconda che si tratti di lavori per la manutenzione ordinaria o straordinaria dell’impianto

08 gennaio 2014
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Giusto equilibrio nella vita di condominio, a prescindere dal regolamento è, anche, l'imputazione corretta delle spese per la manutenzione dell’ascensore. Quando la spesa si intende ordinaria e quando è straordinaria? Se si sostituiscono dopo trent’anni parti dell’impianto per logorio dovuto all’usura, a mio avviso si tratta di spesa ordinaria. Straordinaria, casomai, è la spesa per riparare un impianto colpito da un fulmine. Abito in un appartamento al primo piano, due rampe di scale. Perché per una spesa di oltre 12 mila euro per la sostituzione di parti dell’impianto devo pagare quasi quanto uno che abita al quinto piano?

L’ascensore, pur potendo essere utilizzato da ciascun condomino, soddisfa evidentemente in maggior misura le esigenze dei proprietari degli appartamenti ai piani più elevati, che ne fanno un uso maggiore rispetto agli inquilini delle abitazioni situate ai piani sottostanti. Pertanto, se nulla è specificato nel regolamento di condominio, il Codice Civile prevede che le spese riguardanti il mantenimento e l’uso dell’ascensore, ovvero le cosiddette spese ordinarie – tra le quali rientrano, ad esempio, quelle per la manutenzione ordinaria, per la forza motrice, per la sostituzione delle funi e per la piccola manutenzione dell’impianto – vanno ripartite tra i condomini per metà in ragione dell’altezza del piano dell’unità immobiliare servita dall’ascensore e per l’altra metà in base al valore di ciascun appartamento rispetto a quello totale del condominio (valore millesimale).

Diverso è invece il criterio di riparto previsto per quelle straordinarie - quali la ricostruzione totale o parziale dell’impianto oppure l’adeguamento dell'impianto preesistente alle nuove disposizioni in tema di sicurezza - che sono poste a carico di tutti i condomini in proporzione alle rispettive quote di proprietà dell’edificio. Le seconde prescindono infatti dal maggior o minor uso che si può fare dell'ascensore, essendo legate semplicemente alla sua presenza all’interno dello stabile, che può comportare la necessità di intervenire in caso di eventi imprevisti o eccezionali ovvero non evitabili mediante opere di manutenzione ordinaria. Nel caso di specie la sostituzione di parti dell’impianto a causa dell’usura dovuta al mero uso pare rientrare all'interno della prima tipologia di spese indicata, trattandosi di spese necessarie alla conservazione di una struttura già esistente. Pur tuttavia è bene ricordare che non potrà invocarsi l’applicazione della disciplina di legge qualora i condomini abbiano diversamente concordato sul punto all’interno del regolamento condominiale, secondo quanto previsto dall'art. 1138 cc.

Avvocato Giuseppe Bassu

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