La Nuova Sardegna

Sassari

Antenne centralizzate, l’indipendenza non esime dalle spese

Può un condomino piazzare un’antenna nel proprio terrazzino senza allacciarsi all’antenna centralizzata? Se sì, il condomino è tenuto a contribuire anche alle spese per l’eventuale sostituzione o...

19 marzo 2014
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Può un condomino piazzare un’antenna nel proprio terrazzino senza allacciarsi all’antenna centralizzata? Se sì, il condomino è tenuto a contribuire anche alle spese per l’eventuale sostituzione o riparazione dell’antenna centralizzata?

Come già abbiamo avuto modo di dire all’interno di questa rubrica, l’ultima riforma apportata alle disposizioni in materia condominiale ha inciso sensibilmente sull’impianto di regole già previste dal Codice civile, introducendo nuove fattispecie e meglio specificandone alcune, riguardanti soprattutto l’annosa questione dell’utilizzazione delle parti comuni. Tra le innovazioni inserite nel testo normativo figura, per l’appunto, l’individuazione di una disciplina specifica e puntuale dettata dall'art.1122-bis c.c., dedicata alla possibilità di realizzare impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo. Tale articolo consente al singolo condomino di servirsi delle parti comuni dell’edificio, ove ciò sia utile all’installazione di un’antenna individuale, subordinando tale operazione alla condizione che essa sia realizzata in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle aree in comunione e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio. Tuttavia l’autonomia del condomino incontra alcune limitazioni ove si rendano necessarie modificazioni alle porzioni di immobile di proprietà comune ai condomini: primo fra tutti quello che non potrà agire all’insaputa dall’amministratore, al quale sarà tenuto a comunicare non solo il contenuto specifico dell’intervento, ma anche le modalità di esecuzione dei lavori. Inoltre l’assemblea, oltre a poter richiedere al condomino la prestazione di un’idonea garanzia contro eventuali danni provocati dai lavori, potrà prescrivere, con delibera adottata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio, modalità alternative di esecuzione, o imporre cautele a salvaguardia dell’edificio. Quanto al secondo problema da Lei posto, si ricorda che il condomino non può rinunciare alla proprietà delle cose comuni sottraendosi alle relative spese e, anche nell’ipotesi in cui non voglia più utilizzarle, dovrà comunque contribuire come gli altri al pagamento di quanto necessario per la conservazione del bene (art. 1118 c.c.).(Avv. Giuseppe Bassu)

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