La Nuova Sardegna

Sassari

Nessun mutuo per il terreno “donato” dal padre alla figlia

Otto anni fa mio suocero ha donato un terreno a mia moglie, anche se non ufficialmente, dietro un corrispettivo di metà del valore del terreno stesso. Io e mia moglie abbiamo ottenuto licenza...

26 marzo 2014
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Otto anni fa mio suocero ha donato un terreno a mia moglie, anche se non ufficialmente, dietro un corrispettivo di metà del valore del terreno stesso. Io e mia moglie abbiamo ottenuto licenza edilizia ed iniziato i lavori di costruzione della nostra prima casa sul terreno “donato”. Purtroppo non riusciamo ultimare i lavori perché tutte le banche a cui abbiamo fatto richiesta di mutuo non ce lo concedono a causa della donazione. Le banche asseriscono che l’altra erede, la sorella di mia moglie, avrebbe diritto di rivendicare la parte del terreno che le spetterebbe in eredità. L’erede potenzialmente potrebbe rivendicare tale diritto nei confronti della banca sul bene eventualmente pignorato, da qui la non fattibilità del mutuo a causa del rischio sul finanziamento (pare esistano precedenti). La domanda è: visto che per metà del terreno abbiamo versato un corrispettivo (potremmo risalire al bonifico bancario), sarebbe possibile “convertire” l’atto di donazione in contratto di compravendita?

Gentile lettore, dalla sua esposizione del caso pare di comprendere che suo suocero non abbia donato il terreno a sua moglie con atto notarile, ma con un mero accordo verbale. In proposito il Codice civile dispone che la donazione verbale di beni immobili é nulla, per cui effettivamente sua moglie manca di un titolo di proprietà del suolo attraverso cui dare congrua garanzia alla Banca mutuante. In ogni caso, anche qualora fosse stata effettuata regolare donazione, gli eventuali eredi legittimari del de cuius (figli e coniuge) potrebbero impugnarla, alla morte di suo suocero, se lesiva della loro quota e ciò spiega il rifiuto della banca a concedere il credito. Pertanto sua moglie deve rendersi titolare giuridicamente del bene, con un atto di compravendita, la cui stipula richiede l’effettivo pagamento di un prezzo congruo, ed a tal fine é da verificare, dopo una concreta stima del terreno, se il bonifico a suo tempo effettuato possa ritenersi adeguato. In ogni caso, sarà necessario effettuare una serie di valutazioni di tipo fiscale (anche sulle cd. plusvalenze di imposte dirette cui va incontro suo suocero), valutazioni che possono essere effettuate solo dopo un accurato esame di tutta la documentazione del caso, rivolgendosi al suo notaio di fiducia.(Ufficio studi del Consiglio notarile)

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