La Nuova Sardegna

Sassari

L’erede “pigliatutto” vuole dividere le imposte

La signora non ha torto ma la divisione sarà fatta in proporzione

16 aprile 2014
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Un signore ha lasciato la sua casa ed annesso garage ad una delle sue sorelle. Nel testamento non è menzionato nessun altro dei legittimi eredi, ai quali, compresa la sorella indicata nel testamento, sono andati per asse ereditaria i beni residui. Le proporzioni del valore catastale dei beni risultano oltre il 95% alla beneficiaria del testamento e meno del 5%, da dividere in sei, agli altri eredi. Alla morte del congiunto, la sorella erede del 95% dei beni (e anche di tutti i soldi che il congiunto ha lasciato) ha eseguito le pratiche per la successione. Non ha interpellato nessuno e nessuno le ha chiesto conto di niente. Ora, la signora sostiene che le spese di successione, compresa l’apertura del testamento, da lei anticipate, debbano essere pagate in parti uguali. Non si dovrebbe concorrere alle spese in proporzione ai beni ricevuti?

Il codice civile, in materia di successioni, prevede che gli eredi e i legatari sia tenuti a provvedere ai pesi e debiti ereditari in proporzione a quanto ricevuto. Tuttavia in ordine al pagamento delle imposte di successione, la normativa vigente prevede che gli eredi siano tenuti in solido nei confronti dell'Agenzia delle Entrate la quale pertanto potrà rivolgersi anche solo ad uno di essi in caso di mancato pagamento degli altri. Colui che ha pagato potrà rivalersi nei confronti degli eredi inadempienti. Sono obbligati alla presentazione della denuncia di successione tutti gli eredi, ma ciascuno può ottemperarvi anche in dissenso degli altri, dovendo tra l'altro il documento essere firmato da uno solo degli eredi. Nei confronti del notaio, l'onere delle spese relative alla pubblicazione del testamento è posto a carico del richiedente o presentatore ai sensi dell'art. 74 della legge notarile: ciò, anche se egli non ne sia in alcun modo beneficiario. Dal punto di vista sostanziale le spese per la pubblicazione del testamento sono ritenute debiti ereditari, ossia debiti che sorgono a carico degli eredi in dipendenza della successione: ai sensi del codice civile (art. 752 c.c.) esse si ripartiscono tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie. Pertanto nel caso in cui vengano anticipate da uno dei coeredi, costui avrà diritto a chiedere a ciascun coerede la rispettiva quota di spettanza.

L’Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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