La Nuova Sardegna

Sassari

Lavori urgenti bloccati perché l’assemblea non vuole deliberare

Abito e sono proprietario di un appartamento in un condominio, composto da nove appartamenti e da quattro locali commerciali. Le spese condominiali sono: pulizie scale, luce, manutenzione ascensore e...

30 aprile 2014
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Abito e sono proprietario di un appartamento in un condominio, composto da nove appartamenti e da quattro locali commerciali. Le spese condominiali sono: pulizie scale, luce, manutenzione ascensore e assicurazione del fabbricato. Dal 2004, esentato dal pagamento della sola quota condominiale, nominato dall’assemblea, amministro a titolo gratuito il condominio. A seguito delle attuali nuove norme in materia, alcuni piccoli ma urgenti lavori (caduta intonaci da un balcone lato strada) l’assemblea per due volte, pur avendo raggiunto la maggioranza dei millesimi (con le deleghe), ma non quella dei presenti, ha scelto di non deliberare. Come mi devo comportare?

L’assemblea è l’organo condominiale attraverso il quale i proprietari delle singole unità immobiliari possono incidere sulle decisioni riguardanti il complesso abitativo, attraverso l’espressione della propria volontà in quella sede. Tuttavia non è cosa affatto rara che tale organo non riesca a deliberare o che le deliberazioni non siano eseguite, fatti che possono determinarsi sia a causa del mancato raggiungimento dei millesimi richiesti dalla legge ai fini della validità delle delibere, sia a causa del disinteresse dei condomini rispetto all’adozione di una particolare decisione. In questa seconda ipotesi, pur non essendo prevista una specifica disciplina in materia condominiale, la normativa consente di superare la situazione di stallo creatasi rimandando al disposto dell’art. 1105 c.c., relativo ai beni in comproprietà. In base a tale articolo, in caso di inerzia nell’adozione delle decisioni necessarie per l’amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante alla comunione può ricorrere all’autorità giudiziaria, al fine di ottenere una pronuncia che indichi, o meglio, ordini, quale sia la condotta da tenersi in relazione al problema sorto tra i condomini. Nel caso da Lei rappresentato, pertanto, essendo lei stesso proprietario di un appartamento all’interno del condominio di cui al quesito, le sarà possibile promuovere azione davanti al Giudice, il quale potrà adottare, ove lo valuti opportuno, un provvedimento attraverso il quale disponga l’esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili ed urgenti. Sta di fatto che eventuali danni a terzi per la caduta di intonaci o altri materiali saranno a carico del condominio.(avv. Giuseppe Bassu)

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