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Sassari

Figli diseredati: può intervenire il giudice

Figli diseredati: può intervenire il giudice

Un lettore afferma che la madre ha donato il proprio patrimonio e gran parte lo ha ceduto con vendite «fasulle»

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Mia madre mi ha di fatto diseredato. L’ho scoperto con grande amarezza dopo la sua morte, quando sono stata informata che negli ultimi anni lei aveva ceduto a terze persone tutto ciò che possedeva. Dico subito che formalmente appare tutto in regola: un po’ dei beni è stato ceduto con atti di donazione e gran parte (secondo me consigliata) con vendite che secondo me sono fasulle. Per un figlio, scoprire di essere stato cancellato dalla vita dei propri genitori è molto doloroso. Superato questo momento, ho deciso che non ho alcuna intenzione di rassegnarmi. Per questo motivo mi rivolgo all’Ufficio studi del Consiglio notarile.

La domanda è molto semplice: che cosa posso fare per far valere i miei diritti adesso che ho scoperto che non mi è rimasto praticamente niente? Tenete conto del fatto che sono una dei tre figli e che gli altri fratelli non ne vogliono sapere di fare causa.

L’articolo 573 del codice civile riserva ai figli la quota dei 2/3 del patrimonio della madre, da dividere in parti uguali: quindi, la quota a lei riservata è pari a 2/9.

Il valore del patrimonio deve essere calcolato sommando al valore dei beni caduti in successione il valore delle donazioni contratte in vita dalla De Cuius. Sommati detti valori, è facile calcolare se i beni caduti in successione hanno un valore sufficiente a coprire la quota di legittima. In caso contrario l'erede insoddisfatto può adire il Giudice per recuperare i beni a suo tempo donati sino a copertura del valore della legittima, mediante azione di riduzione.

Nel suo caso, non avendo ricevuto niente in eredità, lei si trova certamente nella condizione di erede pretermesso e pertanto potrà esercitare l'azione di riduzione delle donazioni. Non è necessario il consenso o l'intervento dei suoi fratelli o sorelle.Quanto ai beni venduti, per poterli recuperare occorre dimostrare che, come lei sospetta, le vendite furono simulate e si trattò in realtà di donazioni, perché il prezzo non venne mai pagato. Non è facile dimostrarlo, ma se si forniscono le prove, il Giudice può annullare gli atti oppure, sussistendone i presupposti formali, riqualificarli come donazioni. Nel caso di annullamento, i beni rientrano automaticamente nell'asse ereditario, nel caso di riqualificazione, si può agire per il loro recupero con l'azione di riduzione.

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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