La Nuova Sardegna

Sassari

In certi casi è possibile detrarre gli interessi del secondo mutuo

Nel 2005 acquistai un appartamento come prima casa chiedendo un mutuo ipotecario per quota del valore di acquisto. Nel 2008 ho venduto l’appartamento e, contemporaneamente, ne ho acquistato un altro...

14 maggio 2014
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Nel 2005 acquistai un appartamento come prima casa chiedendo un mutuo ipotecario per quota del valore di acquisto. Nel 2008 ho venduto l’appartamento e, contemporaneamente, ne ho acquistato un altro sempre come prima casa. Con la vendita è stato trasferito all’acquirente anche il contratto di mutuo collegato. Col secondo acquisto ho contratto un mutuo ipotecario di importo inferiore al valore stabilito e certificato con atto notarile. Domanda: gli interessi relativi all’ultimo mutuo posso detrarli integralmente in dichiarazione dei redditi, fatta salva la capienza di 4.000 euro, oppure ci sono dei vincoli riduttivi legati al mutuo del primo appartamento?

Il quesito non è strettamente alla competenza notarile ma, comunque, si cercherà di dare una risposta sulla base della vigente normativa.

Non è chiara la dizione “mutuo ipotecario inferiore al valore stabilito e certificato con atto notarile” in quanto non si riesce a capire a quale valore ci si riferisca, da chi sia stato “stabilito” e quale funzione di certificazione possa aver avuto il notaio in relazione al prezzo o valore . Comunque, è da dire che la normativa (lettera b comma 1 dell’articolo 15 D.P.R. n. 917/1986 ) richiede espressamente che il mutuo riguardi l’acquisto dell’abitazione principale nella quale il mutuatario o i familiari dimorano abitualmente.

Non è ostativo alla detrazione il fatto che il mutuatario/acquirente possieda altra casa come non rileva che la casa venga acquistata con le agevolazioni per l’imposta di registro per le quali deve trattarsi di prima casa. È indispensabile che si tratti di mutuo e non di altra forma di finanziamento e che la casa sia adibita ad abitazione principale.

La norma in oggetto prevede e regola l’ipotesi di estinzione di un mutuo per stipularne un altro a nuove condizioni, ma nulla dice relativamente all'ipotesi da Lei proposta.

Pertanto, è da ritenere che una volta venduta la casa per la quale l’acquirente è subentrato nel Suo mutuo, gli interessi del mutuo contratto per l’acquisto dell’altra casa da destinare ad abitazione principale Sua o dei Suoi familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il terzo grado) possano essere portati in detrazione.(Ufficio studi del Consiglio notarile)

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