La Nuova Sardegna

Sassari

L’amministratore non può unificare contabilità e assemblee

L’amministratore del mio condominio ne cura anche altri due nella stessa via. Lo stesso amministratore si ostina a organizzare assemblee congiunte dei tre condomini e li sottopone ad una...

21 maggio 2014
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L’amministratore del mio condominio ne cura anche altri due nella stessa via. Lo stesso amministratore si ostina a organizzare assemblee congiunte dei tre condomini e li sottopone ad una contabilità unica, nonostante abbiano numeri civici diversi. Alla mia richiesta di spiegazioni, l’amministratore ha risposto che questa organizzazione gli faceva comodo. Cosa prevede la legge per quanto riguarda la contabilità dei condomini?

La riforma del condominio, operata con legge n. 220/2012, non ha inciso solo sulla professionalità (e conoscenze giuridiche) dell’amministratore ma ha anche modificato i suoi obblighi verso i proprietari, soprattutto, relativamente alle modalità di gestione contabile (in entrata e in uscita) ed a quelle di descrizione dell'uso di detti introiti (il c.d. rendiconto). Per questa ragione, onde impedire che un edificio si trovi a non poter ricostruire la propria gestione contabile,il legislatore ha imposto regole molto severe e complesse, che individuano i principi generali a cui l’amministratore deve attenersi nell’utilizzo delle somme del condominio a lui affidate. In particolare l’art. 1129 c.c. comma 7 impone all’amministratore di aprire (e di usare ex art. 1129 comma 12 n. 3 c.c.) uno specifico conto corrente intestato a ciascun singolo condominio, impedendo così che si possa tenere congiuntamente la contabilità di due o più di questi. Inoltre l'amministratore di ciascun condominio è tenuto a redigere un rendiconto annuale, da presentarsi all'assemblea, che a sua volta sarà chiamata a prenderne visione e, ove opportuno, ad approvarne il contenuto. Sul presupposto che si tratti di tre condomini tra loro indipendenti, pertanto il comportamento tenuto dall’amministratore appare contrario alla logica generale che ha ispirato il legislatore della riforma (ma in verità anche prima di questa) e allo stesso disposto del Codice civile, non dimenticando inoltre che, ove i condomini dei diversi stabili siano diversi, tenere la contabilità unificata nonché fare assemblee cumulative comporta anche una violazione della privacy. Pertanto, qualora a seguito delle richieste volte a tenere in maniera regolare la contabilità del condominio questi non si attivi in tal senso sarà possibile agire al fine di ottenere la revoca dell’amministratore o in sede assembleare o con promozione di apposita azione davanti al Giudice.(Avvocato Giuseppe Bassu)

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