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Sassari

La servitù del padre di famiglia resta valida

La servitù del padre di famiglia resta valida

Il nuovo proprietario di un terreno agricolo non vuole cedere l’acqua al vicino che adesso potrà citarlo in giudizio

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Da diversi anni sono proprietario di un fondo che, precedentemente, costituiva solo una porzione di una più ampia proprietà, appartenente ad un unico proprietario, formata dal mio terreno e da quello ad esso adiacente. Al momento della morte di questo, i figli hanno suddiviso l'area in due appezzamenti, dei quali uno (il mio) venduto immediatamente, l’altro, invece acquistato da terzi lo scorso anno. Il problema adesso è che il proprietario del fondo vicino non vuole che utilizzi l’acquedotto da sempre esistente per portare fino al mio fondo l'acqua del pozzo che si trova nel terreno di sua proprietà. Sostiene infatti che il diritto di servitù non risulti da nessuna carta e quindi non esista. È così?

La servitù è un diritto in virtù del quale un fondo (servente) viene gravato da un peso, per arrecare determinate utilità a un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario. Il codice civile ne individua diverse tipologie, tra le quali figura, inoltre, quella per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.). La costituzione di questo particolare tipo di servitù presuppone che l’originario unico proprietario abbia posto in essere tra due fondi, o due parti dello stesso fondo a lui appartenenti, una situazione di subordinazione o servizio, corrispondente al contenuto di una servitù, ma che non rileva come tale finché i fondi appartengano ad un unico proprietario. Nel momento in cui, invece, le due parti del fondo vengono ad appartenere a persone diverse, proprietarie ciascuna di una parte del terreno, tale situazione soggettiva si pone di per sé come fatto costitutivo del diritto considerato. Pertanto, non si riterrà necessario individuare una specifica manifestazione di volontà da parte dell'originario proprietario dell'area interessata con la quale questi abbia formalmente costituito il rapporto di servitù tra i due fondi: sarà sufficiente che possa riscontrarsi un comportamento tenuto da parte di questi dal quale, di fatto, sia derivata una situazione corrispondente al contenuto della servitù, accompagnato, inoltre, dalla presenza di segni tangibili della sua esistenza (ad esempio costruzione di una conduttura per portare l'acqua da un fondo all'altro).

Nel caso di specie, quindi, in assenza di una espressa disposizione contraria da parte del precedente proprietario, sarà possibile agire in sede giudiziaria al fine di far accertare e dichiarare l’esistenza del diritto di servitù.

Avvocato Giuseppe Bassu

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