La Nuova Sardegna

Sassari

L’inerzia dell’amministratore causa guai per tutti

Non basta una diffida per mettersi le spalle al sicuro in caso di danni civili

01 ottobre 2014
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L’amministratore non ha voluto far potare le piante nel giardino condominiale, neppure i rami che fuoriescono dal muro di confine. Ho inviato una raccomandata declinando ogni mia responsabilità in caso di incidente con danni... Sono nel giusto oppure no? In caso di incidente sarei sollevato da responsabilità?

Spesso si cade nell’errore di ritenere che l’invio di una diffida ad adempiere indirizzata all’amministratore di condominio valga ad escludere la responsabilità del condomino che l'abbia mandata. Purtroppo, un simile accorgimento non è sufficiente ad evitare il sorgere di responsabilità, ora civile (art. 2051 c.c.) in capo al condominio, ora penale (art. 677 c.p.) in capo ai singoli condomini, nel caso in cui dalla omessa manutenzione di parti comuni dello stabili derivi un danno ad un terzo. Se è vero che l’amministratore viene individuato dal Codice Civile come colui il quale è tenuto ad occuparsi della gestione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio e dovrebbe, pertanto, inserire all'ordine del giorno dell’assemblea condominiale la trattazione dei problemi ad esse inerenti, è altrettanto vero che la sua eventuale inerzia può essere superata dai condomini che temano il verificarsi di un danno, chiedendo la revoca dell’amministratore e, contestualmente, nominandone un altro. Sulla scorta di un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha di recente ribadito (sent. 14465/2014) l'esistenza, a carico di ciascun condomino, dell’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, non costituendo l'inerzia del condominio un impedimento insormontabile, utile ad esonerare i proprietari dalla responsabilità penale, prevista dall'art. 677 c.p. Secondo tale previsione, coloro i quali non si attivino con la necessaria urgenza per rimuovere la situazione di pericolo per l’incolumità delle persone derivante da parti comuni dell’edificio che minaccino rovina, sono puniti con sanzione pecuniaria da 194 a 929 euro o con l’arresto. Stante l’insufficienza dell'invio di una raccomandata ad escludere la sua responsabilità, qualora l'inattività dell’amministratore perduri e ove sussistano i presupposti di pericolosità della situazione, si potrà chiedere la revoca dell’amministratore (art. 1129 c.c.) e far sì che l'autorità giudiziaria si sostituisca all’amministratore nella rimozione di qualsivoglia fattore di rischio.

Avvocato Giuseppe Bassu

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