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Sassari

Cosa accade se cedo l’attività commerciale in un locale di terzi

Nel 2005 ho affittato un locale commerciale ad una ditta individuale, ma oggi l'attività è stata venduta ad altre persone. Pertanto le chiedo come proprietario delle mura quali siano le mie...

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Nel 2005 ho affittato un locale commerciale ad una ditta individuale, ma oggi l'attività è stata venduta ad altre persone. Pertanto le chiedo come proprietario delle mura quali siano le mie prerogative, rifare un nuovo contratto con nuovi parametri o risolverlo?

Tra i modi attraverso i quali un imprenditore individuale può porre fine alla propria attività, figura senz'altro la cessione ad un terzo della ditta di cui è titolare contro il pagamento di una certa somma di denaro.

Sebbene le regole generali in tema di successione nei contratti d'azienda, ove questa venga ceduta, siano dettate dall'art. 2558 c.c., il legislatore ha meglio precisato le disposizioni che andranno applicate ove tra i rapporti contrattuali ceduti vi sia quello derivante da un contratto di locazione.

L'art. 36 della l. n. 392/1970 attribuisce, infatti, al conduttore il diritto di cedere l'eventuale contratto di locazione, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, a condizione che ne venga data comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questi potrà opporsi alla cessione, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sul punto è, anche, intervenuta la Corte di Cassazione per chiarire il contenuto dell'espressione "gravi motivi", individuandoli in tutti quelli riguardanti la persona del nuovo conduttore, la sua affidabilità, la sua posizione economica, il complesso dell'operazione progettata, con esclusione delle ragioni che attengono, in via immediata e diretta, alle esigenze ed alla situazione del locatore.

Nel caso da lei rappresentato, pertanto, ove non intenda accettare che il nuovo titolare dell'attività subentri nel godimento dell'immobile e non siano decorsi 30 giorni dall'intervenuta comunicazione della cessione, potrà opporsi alla stessa, dandone comunicazione al cedente.

Ove ciò, invece, non fosse più possibile, il contratto continuerà a produrre i propri effetti come se niente fosse variato: le condizioni contrattuali resteranno le medesime ed il locatore potrà recedere dal contratto, salvi i casi previsti dalla legge, solo alla scadenza del 12º anno, previo preavviso di almeno 12 mesi. Ciò, ovviamente, salvo diverso accordo raggiunto con il nuovo conduttore.

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