Inventario dell’eredità per evitare “pacchi”
Un lettore e la sua famiglia hanno rinunciato al patrimonio paterno. Chi subentrerà dovrà accollarsi anche i debiti?
La mia famiglia (io, mia madre e i miei fratelli) ha rinunciato all’eredità di mio padre che a questo punto riguarderà nuovi soggetti da individuare, i quali però non possono sapere della nostra rinuncia. La nostra rinuncia all’eredità costituisce anche pubblicità per i nuovi eredi a cascata, che quindi non possono opporre ignoranza a un eventuale creditore, o invece essi devono prima essere chiamati formalmente all’eredità e avere a loro volta la possibilità di rinunciarvi?
Si premette che a carico dei rinuncianti non esiste alcun obbligo giuridico di informare della rinuncia gli ulteriori chiamati, ma un atto di cortesia sarebbe senza dubbio apprezzato. Una massima del diritto romano, tradotta in italiano – grosso modo – dice “ nessuno può essere arricchito contro la sua volontà”. Ed il principio è ancora vigente per cui chi non vuole una donazione o una eredità non la accetta (diverso è il caso del legato che qui non interessa). È ciò che avete fatto voi fratelli insieme a vostra madre nel sospetto (certezza?) che i debiti sopravanzassero l’attivo dell’eredità e foste chiamati a rispondere anche con il vostro patrimonio. Voi fratelli, pertanto, non siete diventati eredi ed in assenza di vostri discendenti che succedano per rappresentazione, vengono chiamati all’eredità i parenti del defunto via via più prossimi compresi (dopo le ultime modifiche al Codice Civile) i parenti di eventuali figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti da vostro padre. E quindi saranno chiamati a succedere gli ascendenti, fratelli e sorelle ecc. fino al sesto grado e in mancanza di questi lo Stato. È possibile che gli ulteriori chiamati non vengano a conoscenza di questa “vocazione” in tempi brevi, ma fino a quando non accettano essi non acquistano la qualità di “eredi” e non assumono obblighi di sorta.
L’accettazione dell’eredità può essere “espressa” mediante un apposito atto presso il cancelliere del tribunale competente o presso un notaio o “tacita” mediante compimento di atti che solamente un “erede” potrebbe compiere (quali, ad esempio, la vendita di beni ereditari). Il diritto di accettare l’eredità si prescrive (cioé viene meno) con lo scadere del decimo anno dalla morte (art. 480 c.c.). Occorre, però, fare qualche precisazione: se il chiamato all’eredità che è nel possesso di beni ereditari vuole evitare di rispondere anche con il suo patrimonio dei debiti dell’eredità, deve accettare con il beneficio dell’inventario e redigere l’inventario di regola entro tre mesi dalla morte o da quando ne ha avuto notizia. Se non adempie nel termine indicato diviene erede puro e semplice con conseguente obbligo di far fronte ai debiti ereditari anche con i suoi beni personali. Nel caso, quindi, in cui i chiamati a succedere non siano nel possesso dei beni ereditari il diritto di accettare (con o senza il beneficio di inventario) si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. Se in questi 10 anni non vengono a sapere di essere chiamati all’eredità e nessuno avanza pretese nei loro confronti, possono dormire sonni tranquilli. Ma anche se entro i dieci anni vengono a sapere della loro chiamata all’eredità o se si fa avanti qualche creditore del defunto, possono continuare a dormire sonni tranquilli e decidere di rinunciare all’eredità come avete fatto voi fratelli, o accettare con il beneficio di inventario con il compimento dello stesso entro il termine di tre mesi salvo eventuali proroghe concesse dal magistrato.
Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania
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