La Nuova Sardegna

Sassari

Un genero contro la suocera “pigliatutto”

Un genero contro la suocera “pigliatutto”

Malumore in famiglia per la spartizione dei soldi del de cuius. Intanto un terreno perde valore per incuria dell’usufruttuaria

4 MINUTI DI LETTURA





Sei anni fa è morto mio suocero, lasciando testamento olografo nel quale indicava la moglie usufruttuaria di un appartamento, una campagna e un frutteto. Il padre di mia moglie ha inoltre lasciato un libretto postale, a lui intestato, con una ingente somma depositata. Mia suocera era intestataria di un analogo libretto con una somma equivalente. Tramite un legale, ora mia suocera chiede la spartizione della somma depositata nel libretto del marito nella quota di metà della somma più un terzo dell’altra metà per lei, il restante per le figlie. Non sono convinto della correttezza di tale spartizione. Visto che i miei suoceri erano in comunione dei beni, ritengo che andrebbe divisa anche la somma depositata nel libretto di mia suocera alla data del decesso del marito. Inoltre vorrei sapere se mia suocera, in quanto usufruttuaria, può essere chiamata a rispondere del grave danno provocato ai terreni a causa dell’incuria. Vorrei infine sapere se si possa imporre a mia suocera di occuparsi dei beni per evitare l’ulteriore degrado.

Non è possibile che si approfitti della rubrica sia per rappresentare un caso troppo specifico, sia per porre sei quesiti in uno.

La risposta al quesito posto impone di focalizzare l’attenzione sui due elementi che vengono in rilievo nel caso concreto: le successioni per causa di morte e l’usufrutto. La successione per causa di morte è quel particolare fenomeno per il quale un soggetto subentra ad un altro (de cuius) nella titolarità di uno o più diritti, in conseguenza della morte di quest’ultimo. In assenza di un testamento con il quale il defunto abbia dato precise disposizioni in merito alla ripartizione del proprio patrimonio, troveranno applicazione le norme in materia di successione legittima. Attraverso tale tipologia successoria, il legislatore ha inteso privilegiare la posizione dei soggetti che, legati al defunto da particolari vincoli familiari, potranno beneficiare della ripartizione dei suoi averi. Le regole per il riparto della massa ereditaria tra il coniuge superstite e i figli del defunto sono individuate dall’art. 581 c.c., il quale prevede che, in caso di concorso del primo con due o più figli, questi avrà diritto ad un terzo del patrimonio. Dunque, qualora i coniugi abbiano optato per il regime di comunione legale dei beni in costanza di matrimonio, il 50% degli averi che al momento in cui si sia verificato la morte di uno di loro ne facciano ancora parte appartengono già coniuge superstite. Infatti questi ha un diritto proprio e non ereditario sulla metà dei beni in questione, persino nell’ipotesi in cui fossero esclusivamente del coniuge defunto, se acquistati dopo l’entrata in vigore della legge n. 151/1975. In relazione a ciò, come precisato anche dalla Corte di Cassazione, nello specifico caso in cui alla morte di uno dei coniugi sussista il saldo attivo di un conto corrente postale, il cui unico intestatario fosse il defunto, ove gli stessi avessero optato per il regime di comunione legale dei beni, il coniuge superstite sarà titolare del 50% dell’importo residuo e, al contempo, secondo quanto previsto dall’art 581 c.c., concorrerà sul restante 50% per una quota pari a 1/3.

Quanto invece all’usufrutto, il legislatore pone a carico dell’usufruttuario l’obbligo di servirsi della cosa secondo la diligenza del buon padre di famiglia, ossia tenendo una condotta tale da non pregiudicare l'integrità del bene.

Alla luce di quanto detto, la divisione proposta dalla suocera rispetta le norme previste dal Codice: il libretto postale che le appartiene non rientra nella vicenda successoria, in quanto a lei stessa intestato. La successione si apre, infatti, solo ed esclusivamente sui beni appartenenti al defunto, tempestivamente inseriti inoltre, nella dichiarazione di successione entro un anno dalla sua morte. Al contrario, invece, la stessa sarà titolare del diritto alla metà del saldo attivo del libretto postale del coniuge defunto, più di un ulteriore terzo sulla restante metà, secondo quanto previsto dalle richiamate norme del codice civile.

Quanto, infine all’usufrutto, nel caso in cui si tema che l’atteggiamento di incuria della stessa possa provocare danni irreversibili alla proprietà, sarà possibile promuovere davanti all’autorità competente azione tesa ad ottenere un provvedimento con il quale il giudice individui la condotta che l’usufruttuaria dovrà tenere in futuro e l’eventuale risarcimento del danno subìto.

Avvocato Giuseppe Bassu

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli La Nuova Sardegna per le tue notizie su Google

Primo Piano
Il provvedimento

Abusi edilizi e scarichi irregolari: chiuso il ristorante “Sapore di mare”, ex Chicca Piperita

di Argentino Tellini
Le nostre iniziative