Ossi, sul parco Fundone due sentenze del Tar
I pronunciamenti stabiliscono l’improcedibilità dei ricorsi contro l’esproprio Il Comune di Ossi però dovrà pagare duemila euro di spese giudiziarie
OSSI. Sulla vicenda relativa agli espropri del parco urbano di Fundone, relativamente a due ricorsi presentati dagli eredi Derudas, arriva il pronunciamento del Tar Sardegna. Il primo ricorso riguardava l’ordinanza del responsabile del settore tecnico del Comune di Ossi n. 30 del 26/10/2012 riportante il decreto per l’occupazione d’urgenza dei terreni di proprietà dei ricorrenti in località Fundone. Il tribunale ha tenuto in considerazione il fatto che lo svolgimento della procedura espropriativa successivo all’adozione dei provvedimenti impugnati e sfociato nell’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del Dpr n. 327/2001, ha determinato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso; per cui le spese di giudizio, tenuto conto anche dell’esito negativo della richiesta misura cautelare, possono essere compensate fra le parti. Col secondo ricorso gli eredi Derudas chiedevano l’annullamento della deliberazione della giunta municipale del Comune di Ossi n.194 del 30/12/ 2013 riportante la proroga ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Dpr 327/2001 del termine per l’emanazione del decreto di esproprio per i lavori da eseguirsi nel parco comunale di Fundone. Anche in questo caso il Tar ha tenuto in considerazione il fatto che con delibera 34 del 21 marzo 2014 il Comune di Ossi ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato, col quale si deliberava la proroga del termine per l’emanazione del decreto di esproprio per i lavori da eseguirsi nel parco comunale di Fundone; che quindi deve ritenersi cessata la materia del contendere e che le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Ossi, tenuto conto che l’anzidetto provvedimento di revoca preclude la pronuncia del Tribunale sul già notificato ricorso, che non appare destituito di fondamento in relazione al censurato difetto di motivazione. Per questi motivi il Tar, pronunciandosi sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Ossi al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in 2mila euro oltre gli accessori di legge. Il contenzioso ora continua con due ricorsi contro l’applicazione dell’acquisizione sanante ex art. 42 bis promossi dagli eredi Derudas e dalla famiglia Piredda.
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