Cosa accade dopo un lutto in... società
Il dubbio di una vedova che credeva di essere entrata automaticamente nella compagine dopo il decesso del marito
Di recente è morto mio marito il quale era socio di una società in nome collettivo. Oltre al dolore per la sua prematura scomparsa, sono arrivati i problemi. Mi spiego meglio prima di chiedere il vostro aiuto. Io ed i miei tre figli eravamo convinti di essere diventati automaticamente soci della società in quanto eredi del socio defunto. In realtà gli altri soci la pensano in maniera diversa. Gentili notai dell’Ufficio studi, potete spiegarmi cosa dice la legge su questo argomento?
Gentile lettrice, l’articolo 2284 del Codice Civile dispone: «Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano». Per dare risposta al suo quesito occorrerebbe pertanto, in primo luogo, verificare che cosa dispone il contratto sociale per il caso di morte di uno dei soci.
In mancanza di una esplicita previsione in tal senso opererà il disposto della norma in commento, la quale prevede tre possibilità:
a)la prima, che vale come regola generale, che impone agli altri soci di liquidare agli eredi la quota spettante al socio defunto;
b)la seconda, che attribuisce ai soci superstiti la facoltà d sciogliere la società;
c)la terza che attribuisce ai soci superstiti di continuare la società con gli eredi del socio defunto e questi vi acconsentano.
Come si vede, gentile lettrice, in nessuna delle tre ipotesi contemplate dalla norma si verifica l’automatico subingresso degli eredi del socio defunto nella società.
Ne consegue, come avrà certamente già capito, che lei ed i suoi figli, ad oggi, non potete essere considerati soci della società, ma avete diritto alla liquidazione di una somma di denaro che rappresenti il valore della quota spettante al vostro congiunto.
La liquidazione deve essere fatta in base alla situazione patrimoniale della società al giorno del decesso di suo marito.
Ovviamente potreste concordare con i soci superstiti di entrare a far parte della società “al posto” di suo marito; ma in questo caso sarebbe necessario un espresso accordo fra voi ed i soci, non essendo ipotizzabile alcun automatismo come quello da lei prospettato nel suo quesito.
Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania
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