“Patto di destinazione” per aiutare un nipote a diventare violinista
Gentili notai dell’Ufficio studi del Consiglio notarile, vorrei aiutare un mio nipote che studia violino a perfezionare gli studi anche all’estero fornendogli i mezzi idonei, cosa mi consigliate di...
Gentili notai dell’Ufficio studi del Consiglio notarile, vorrei aiutare un mio nipote che studia violino a perfezionare gli studi anche all’estero fornendogli i mezzi idonei, cosa mi consigliate di fare?
Anzitutto complimenti per il suo progetto. Con tranquillità potrebbe - tra le altre soluzioni possibili - ricorrere ad un istituto giuridico introdotto di recente nel nostro ordinamento: il “patto di destinazione” previsto dall’articolo 2645-ter del c.c. La dizione dell’articolo è piuttosto vaga in quanto, dopo aver ammesso gli atti di destinazione limitatamente per la realizzazione di tutela a favore di “persone con disabilità e pubbliche amministrazioni”, continua estendendo il beneficio “ad altri enti o persone fisiche” con la conseguenza di averne generalizzato l’applicazione. È essenziale che il beneficio riguardi “interessi meritevoli di tutela”; il richiamo all’art. 1322 del c.c. ci fa capire che gli interessi debbono essere leciti e questo è il suo caso. I beni “destinati” rimangono di proprietà del disponente, ma i proventi vengono vincolati allo scopo alle condizioni e per il periodo stabiliti dallo stesso. L’atto di destinazione - in presenza di immobili - va trascritto e diviene opponibile ai terzi e i beni non sono soggetti ad esecuzione immobiliare in caso di debiti sopravvenuti ed estranei allo scopo indicato. È ovvio che l'istituto deve basarsi sulla buona fede e non può essere utilizzato per frodare i creditori o i legittimari.(Ufficio studi Consiglio notarile)
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