Un’antenna sporge sulla “colonna d’aria” e il vicino non vuole
Gentile avvocato Bassu, in passato ho posizionato un’antenna su un palo nel muro di confine della mia proprietà con quella del vicino. Ora il nuovo proprietario mi chiede di rimuoverla nel più breve...
Gentile avvocato Bassu, in passato ho posizionato un’antenna su un palo nel muro di confine della mia proprietà con quella del vicino. Ora il nuovo proprietario mi chiede di rimuoverla nel più breve tempo possibile per non incorrere in vicende legali perché il braccio dell'antenna sporge di dieci centimetri sul suo terreno.
Le problematiche sollevate dal caso rappresentato investono non soltanto la gestione del muro di confine ma anche l’invasione, seppur minima, della colonna d’aria sovrastante il fondo del vicino.
Il muro di confine, ai sensi dell’articolo 880 co. 2 cod. civ., si presume comune sicché ciascun comproprietario può servirsene. Il posizionamento dell’antenna, infatti, non altera la destinazione d’uso e la finalità separatoria del muro innalzato sul confine.
Per quanto riguarda la sporgenza del braccio dell’antenna sul terreno confinante, l’articolo 840 co. 2 cod. civ. stabilisce che il proprietario può impedire il compimento delle attività sulla propria colonna d’aria sovrastante soltanto nel caso in cui abbia un interesse concreto ad escluderle.
Tale interesse va riferito alla concreta utilizzabilità dello spazio aereo sovrastante non solo attualmente, ma anche in futuro.
La Cassazione, in più occasioni, ha affermato che l’immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita quando questi non abbia interesse concreto ad escluderla e quando la stessa intervenga ad un’altezza dal suolo tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione.
Sulla base dei dati forniti non pare che l’antenna pregiudichi il corso d’aria né la propagazione della luce sul fondo vicino e pertanto questi dovrà sopportare la sporgenza, salvo che debba e possa costruire in appoggio o aderenza al muro di confine.
Infine, è utile verificare quanto tempo sia trascorso dalla installazione dell’antenna ai fini della usucapione del diritto di servitù “di sporto”: se la sporgenza di dieci centimetri è stata tollerata per venti anni dal precedente confinante, non potrà oggi essere richiesta la rimozione perché sul fondo grava il peso della servitù, indipendentemente dal proprietario del terreno.(Avv. Giuseppe Bassu)
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