Gelo tra parenti ma guai a spaccare porte
Ha vinto la causa civile contro uno stretto congiunto e l’altro comproprietario si rifiuta di consegnare le chiavi dello stabile
Gentilissimo avvocato di questo prezioso servizio, sarei davvero grato se poteste rispondere ad un quesito, peraltro non così infrequente. Ho, di recente, vinto una causa civile contro un parente stretto che mi attribuisce una quota di proprietà su uno stabile disabitato (2/7 di proprietà). L'altro comproprietario (5/7 di proprietà) nonostante ripetute richieste tramite avvocati si rifiuta di darmi le chiavi e chiede soldi. Non posso chiedere il reintegro del possesso perché non lo ho mai avuto. È lecito forzare la porta di ingresso, cambiare le serrature e restituire la nuova chiave al comproprietario? La ringrazio.
Una vecchia canzone di Fabrizio De André, dedicata alla "disamistade", dice: "…alla parte che manca si dedica l'autorità". In effetti, il gelo tra parenti in lotta è composto dalla presenza dell'autorità che, nel nostro caso, è quella giudiziaria.
Il comportamento descritto nel quesito non può essere giuridicamente accolto perché rappresenta una forma di abuso di potere senz'altro illegittimo, specialmente se all'interno dello stabile sono custodite oggetti appartenenti in via esclusiva al comproprietario.
Gli elementi forniti evidenziano una comunione dello stabile tra due parenti, in forza di una sentenza che non viene precisato se definitiva o provvisoria.
L'art. 1102 cod. civ. stabilisce che ciascun partecipante alla comproprietà non può impedire all'altro partecipante di fare parimenti uso del base in proporzione alla relativa quota di spettanza, garantendone il diritto di usufruirne.
L'aver trattenuto le chiavi dello stabile impedisce di utilizzare l'immobile per cui sarà necessario chiederne bonariamente, come pare sia stato già fatto, la consegna e in caso di dissenso procedere per vie legali.
In particolare il comproprietario, possessore delle chiavi ma non dell'immobile disabitato, versa in una situazione di possesso indiretto, o quanto meno di detenzione potenziale, poiché dispone dell'unico strumento per accedervi, ossia le chiavi stesse. L'art. 948 cod. civ. tutela qualunque proprietario privato del proprio bene da chiunque lo detenga o possegga, finanche un comproprietario come nel caso che ci occupa. Attraverso questo strumento si potrà ottenere dal giudice l'accertamento del diritto di proprietà e di il riacquisto del possesso dell'immobile il cui accesso viene impedito tramite la mancata consegna delle chiavi.
In ogni caso e previa verifica dello stato dei luoghi, ciascun comproprietario può chiedere lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 1111 cod. civ. con conseguente divisione del bene in porzioni di esclusiva proprietà.
A volte andare in causa e ottenere una sentenza non serve a far ragionare la gente. Se tutti avessero più buon senso probabilmente i tribunali lavorerebbero di meno.
Avvocato Giuseppe Bassu
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