La Nuova Sardegna

Sassari

Quanto costa il garage nel condominio

Quanto costa il garage nel condominio

Il proprietario è tenuto a partecipare alle spese per le parti comuni secondo quanto disposto dal regolamento o dalla legge

23 settembre 2015
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Vorrei sapere se è previsto che il proprietario di un garage debba corrispondere un canone mensile all’amministratore dello stabile che gestisce, per sua scelta, soltanto gli appartamenti e i locali adibiti a negozio o ufficio e partecipare, in base a millesimi, alle spese di manutenzione del fabbricato, elaborazione 770 e quadri, spese postali, amministrative e per la sala dove si tengono le riunioni condominiali? Preciso che l’unica spesa in comune è l’assicurazione dello stabile che viene pagata una volta l’anno in unica soluzione.

Il proprietario di un garage sito presso un edificio condominiale è considerato condomino a tutti gli effetti ed è, pertanto, tenuto a partecipare alle spese secondo quanto disposto dal regolamento o, in sua assenza, dalle legge. Sebbene non disponga di un’unità abitativa, anche il proprietario del garage è comproprietario e può usufruire delle parti comuni dell’edificio, in modo particolare del portone di ingresso, del cancello, dei locali per i servizi, cortili nonché, in base alla struttura architettonica dell’edificio, delle opere murarie edificate intorno al garage. In mancanza di una indicazione del regolamento condominiale, il criterio di ripartizione delle spese condominiali è sancito dall’articolo 1123 del Codice civile che prevede, al primo comma, la partecipazione su base millesimale di tutti i condomini alle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni mentre, al comma secondo, limita il dovere di contribuire per le cose che servono in misura diversa ai condomini.

Il proprietario del garage, di norma, non utilizza alcune parti e alcuni servivi condominiali quali, per esempio, la rete fognaria, l’impianto di riscaldamento e quello idrico. In tutti questi casi l’articolo 1223 comma secondo del Codice civile esclude la partecipazione alle spese da parte di chi non usufruisce di tali servizi per cui la somma che, come indicato dal quesito, viene pagata non può comprendere queste voci di tal genere, risultando illegittima in caso contrario.

Discorso diverso meritano le spese comuni (come l’assicurazione) e di manutenzione del fabbricato attraverso interventi su parti comuni come muri portanti, lastrico solare e facciata, ove i garage siano situati nei sotterranei dell’edificio. In queste ipotesi, infatti, il proprietario del solo garage è tenuto a partecipare alla spesa, ex articolo 1223 comma 1 Cc, in misura proporzionale al valore dell’immobile che possiede. Quanto al compenso dovuto all’amministratore, l’importo determinato a inizio mandato va ripartito proporzionalmente tra tutti i condomini e quindi anche in riferimento al proprietario del solo garage.

Avvocato Giuseppe Bassu

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