La Nuova Sardegna

Sassari

Mutuo assicurato ma la compagnia non paga

La società deve liquidare il debito residuo in linea capitale ai beneficiari

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Il mio problema riguarda l’eredità di un settantenne che nel 1997 contrasse un mutuo per la casa. Tale mutuo era coperto da assicurazione, nel senso che veniva abbattuto al momento del decesso del titolare. Questo non è avvenuto e ritengo che sarà necessario aprire un contenzioso. Nel frattempo chiedo: quando si verificano queste situazioni e gli eredi sono quattro (nel nostro caso moglie e tre figli), cosa succede? Tutti devono pagare i ratei e in quali quote? E se uno degli eredi non paga ma non rinuncia?

Sul mercato creditizio esistono numeroso tipologie di assicurazione mutuo casa. Si va dalla copertura in caso di scoppio e incendio, alla copertura del rischio vita in caso di decesso, alla copertura della impossibilità a pagare il mutuo per la perdita del lavoro. Certe forme assicurative possono inoltre essere opportune a causa di situazioni peculiari, come nel caso di territori soggetti a calamità naturali o sismi o nel caso di particolari caratteristiche della abitazione. La legge prevede, al momento, l’obbligatorietà di stipulare, a garanzia del mutuo, solo la polizza contro incendio e scoppio, mentre non vi è alcun obbligo relativamente alla polizza vita. Con la polizza vita, in caso di decesso dell’assicurato entro la data di scadenza del contratto, la compagnia liquida il debito residuo del mutuo in linea capitale ai beneficiari designati. In caso di presenza di due o più intestatari (mutuo cointestato), il capitale assicurato si intende suddiviso in parti eguali tra tutti i contestatari e quindi al decesso di uno dei contestatari l’assicurazione coprirà solo la parte di mutuo di spettanza del de cuius.

Nel caso da lei proposto, la moglie è erede per 3/9 e ciascun figlio per 2/9, pertanto l’onere del pagamento dei ratei di mutuo verrà diviso tra loro in dette proporzioni. Occorre specificare che ogni erede è obbligato in solido, per cui la banca potrebbe pretendere l’intero da ciascuno, e quello degli eredi che pagasse avrebbe diritto di regresso, pro quota, nei confronti degli altri eredi. In altre parole, e salvo quanto lei dice con riferimento al contenzioso contro l’assicurazione, se uno degli eredi non ottempera al pagamento della sua quota di rateo, occorrerà che gli eredi adempiano per l’intero e si rivolgano ad un avvocato per il recupero della quota di sua spettanza dall’inadempiente.

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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