La vacanza rovinata deve essere risarcita dal tour operator
Questa estate ho comprato un pacchetto-viaggio tutto compreso della durata di una settimana per partecipare ad un concerto di musica classica. L’agenzia di viaggi ha organizzato tutto: aereo,...
Questa estate ho comprato un pacchetto-viaggio tutto compreso della durata di una settimana per partecipare ad un concerto di musica classica. L’agenzia di viaggi ha organizzato tutto: aereo, alberghi e gli spostamenti nei siti da me indicati. Durante uno di questi spostamenti in treno sono incappato in un grave ritardo dovuto ad una festività locale che ha comportato l’applicazione degli “orari festivi” dei treni. Per questo non ho potuto assistere al festival di musica classica. Posso chiedere il risarcimento? Che dire dello stress, della delusione e della spesa invana?
Chi acquista un pacchetto di viaggio presso un’agenzia turistica confida nella diligenza e professionalità del tour operator. L’agenzia di viaggi, infatti, deve prestare la diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ., secondo i canoni professionali richiesti dall’attività svolta al fine di soddisfare l’interesse del viaggiatore. Dalla giurisprudenza italiana, attraverso le decisioni della Corte di Giustizia Europea, sono stati recepiti una serie di principi che oggi ispirano il Codice del Turismo. Al suo art. 47, quando si verifica un inadempimento di non scarsa importanza nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, tali da far sfumare occasioni di svago, è possibile chiedere il risarcimento del danno. Nel caso rappresentato l’organizzatore sembra aver assunto una condotta negligente e imperita poiché avrebbe dovuto prevedere, informandosi adeguatamente, le fasce orarie dei mezzi di trasporto nel giorno indicato per l’evento musicale, sempre che fosse stata evidenziata la partecipazione all’evento. Parrebbero, inoltre, esistenti i presupposti del danno da vacanza rovinata. Per quanto riguarda l’ammontare del danno risarcibile occorre distinguere tra danno patrimoniale e non patrimoniale. Nel primo ricadono le diminuzioni patrimoniali derivanti dal disagio e quindi il costo del viaggio (o una percentuale di esso, nel caso in cui si siano goduti gli altri giorni di vacanza) nonché il costo del biglietto per il festival jazz. Quanto al danno morale, la giurisprudenza ammette la sua risarcibilità in caso di stress e delusione ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. in quanto la serenità della vacanza trova conferma nel codice del Turismo e nella normativa di stampo comunitario. Naturalmente, il danno va dimostrato caso per caso e puntualmente.(Avv- Giuseppe Bassu)
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