La Nuova Sardegna

Sassari

Portabilità dei contratti di mutuo, ecco le regole

La 40/07 prevede la possibilità di accendere un nuovo finanziamento

28 ottobre 2015
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Buongiorno avvocato Bassu, ho un dubbio. Nel 2006 ho aperto un mutuo con una finanziaria di cui non faccio il nome. La durata era di dieci anni e mi mancano circa 15 rate per saldarlo. Oggi mi trovo in un momento di difficoltà economica a causa di alcune problematiche lavorative. Vorrei chiedere un nuovo finanziamento, ma non so se ciò sia possibile e, soprattutto, che fine farebbe la casa che ho dato in garanzia su cui grava un’ipoteca? Devo pagare per la cancellazione e poi per l’iscrizione di una nuova ipoteca?

La necessità di chiedere un nuovo finanziamento per il pagamento di un mutuo già esistente è una esigenza che ha trovato una disciplina giuridica nella Legge 40/07, dedicata alla portabilità dei contratti di mutuo. La normativa prevede la possibilità, prevista già dall’articolo 1202 codice civile, di accendere un nuovo mutuo con un diverso finanziatore finalizzato al pagamento delle rate residue del debito. È tuttavia necessario, oltre al consenso del debitore, che la nuova somma presa a prestito sia espressamente destinata all’adempimento del contratto con il vecchio mutuante.

La possibilità di ricorrere a questa operazione è salvaguardata al punto che la legge commina la nullità per le clausole che vietano la portabilità del contratto di mutuo cosicché la strada sarà percorribile anche per i mutui contratti prima della entrata in vigore della legge.

Quanto al regime dell’ipoteca, va evidenziato come la portabilità dei mutui rientra nella più ampia categoria della surrogazione di pagamento, ossia del subingresso del nuovo mutuante nel vecchio rapporto di finanziamento.

L’ipoteca è una garanzia che segue le sorti del rapporto fondamentale, da individuarsi, nel caso rappresentato, nel contratto di mutuo e pertanto la garanzia ipotecaria rimarrà in vita a favore del nuovo finanziatore, risultando sufficiente la mera annotazione di cui all’art. 2843 cod. civ. a margine dell’ipoteca a cui viene riconosciuto, dalla giurisprudenza, valore costitutivo.

Avvocato Giuseppe Bassu

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