La Nuova Sardegna

Sassari

Guerra ai maleducati del condominio

Guerra ai maleducati del condominio

Dodici stalli per le auto, ma c’è chi continua a occupare gli spazi comuni rendendo difficoltosa la circolazione dei veicoli

18 novembre 2015
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Abito in un condominio di dodici famiglie. Nel 2000 l’assemblea assegnò con voto unanime 12 stalli auto, uno per famiglia. Da tempo due condomini, nonostante i ripetuti formali inviti dell’amministratore che ricorda loro l’assoluto divieto di queste condotte imposto dal regolamento, occupano con le auto altri spazi comuni, creando disagio alla circolazione degli altri veicoli. Che azioni si possono mettere in atto per imporre a questi condomini di recedere dal loro comportamento?

L’occupazione degli spazi necessari per la manovra delle auto in un’area di parcheggio, suddivisa in singoli stalli assegnati a ciascun condomino, rappresenta un comportamento illecito dal punto di vista civilistico ma, in certe occasioni, anche un reato. L’art. 1102 cod. civ., che disciplina l’uso delle parti comuni, impone l’obbligo di astenersi da comportamenti abusivi, tali cioè da impedire l’uso della cosa comune agli altri proprietari. Di fronte all’arbitraria occupazione degli spazi comuni e alla conseguente compressione del diritto di utilizzare gli stessi secondo la loro destinazione, possono essere esperiti alcuni rimedi, con la precisazione che va verificata l’intensità e la durata della turbativa. Nonostante gli avvisi giustamente intimati, l’amministratore è tenuto a compiere, ai sensi dell’art. 1130 n.4 cod. civ., gli atti conservativi delle parti comuni, ricorrendo all’installazione di paletti o altre strutture idonee ad evitare comportamenti abusivi. La Cassazione non è stata indifferente rispetto ad un caso simile a quello descritto nel quesito e ha affermato un divieto di collocare le auto nelle aree di passaggio se ciò rende difficoltoso raggiungere i box o le abitazioni. La pronuncia può essere estesa anche alla situazione esaminata. La turbativa del possesso, vantato da tutti i condomini sulle cose comuni, trova tutela nell’ordinamento attraverso l’azione di manutenzione di cui all’art. 1170 cod. civ. esperibile, entro un anno dalla turbativa, attraverso la prova di fatti che alterino il possesso o il compossesso in modo apprezzabile. Nel caso rappresentato, come accennato, occorrerà verificare tutte le circostanze del caso per valutare l’opportunità di tale azione giudiziaria, fermo restando che la pronuncia potrà soltanto dichiarare l’ordine di non parcheggiare, essendo il risarcimento riservato a conseguenze patrimoniali derivanti dal mancato o inesatto utilizzo dell’area di manovra. Infine non va trascurata la possibilità di configurare un illecito penale. Recentemente la Suprema Corte ha individuato il reato di violenza privata nel caso in cui il comportamento ostruttivo paralizzi il diritto di libertà e circolazione del proprietario di un garage.

Avvocato Giuseppe Bassu

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