La Nuova Sardegna

Sassari

Agris, polemica sulla nomina del direttore

Secondo alcuni consiglieri regionali l’avviso per l’assegnazione della carica sarebbe illegittimo

2 MINUTI DI LETTURA





OZIERI. È viziato da «palese illegittimità» il recente avviso diramato dalla Regione per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina del direttore dell’agenzia Agris. Ne sono convinti i consiglieri Gaetano Ledda, Piermario Manca, Augusto Cherchi, Lorenzo Cozzolino, Alessandro Unali, Gianmario Tendas e Fabrizio Anedda, autori di una interrogazione sul tema. La palese illegittimità dell’avviso, secondo i consiglieri, deriva dal fatto che esso fissa dei requisiti per il nuovo direttore di Agris che risultano diversi da quelli richiesti nei bandi precedenti: una discordanza sulla quale i consiglieri non vedono chiaro e sulla quale pertanto chiedono una urgente revisione, anche perché il mandato del direttore generale scade proprio oggi.

«La legge istitutiva del 2006, modellata sulle precedenti norme che stabiliscono i criteri di elevazione alle cariche dirigenziali - spiega Gaetano Ledda - stabilisce che il direttore di Agris debba possedere un’alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell’agenzia: condizioni richiamate nel bando 2014, dove era presente un dettagliato elenco di competenze e precedenti incarichi richiesti. Mentre per l’attribuzione delle dirigenze di Laore e Argea ci si è attenuti a tali disposizioni - aggiunge Ledda - così non è avvenuto per Agris: il bando del 7 novembre presenta indicazioni diverse, che nulla hanno a che vedere con le specificità sin’ora richieste agli aspiranti direttori. L’avviso dice testualmente che “verranno considerati alternativamente: incarichi di coordinamento di progetti di ricerca o innovazione tecnologica nazionali o internazionali. Tale requisito sarà considerato sussistente per un massimo di un anno per i progetti di durata inferiore ai tre anni e per un massimo di due anni per i progetti di durata superiore. In ogni caso tale requisito sarà considerato sussistente per un massimo complessivo di due anni”. È un’indicazione fortemente discriminante - protesta Gaetano Ledda - poiché non si possono porre le competenze dirigenziali sullo stesso piano degli incarichi di coordinamento di progetti di ricerca: i coordinatori scientifici o amministrativi di tali progetti, infatti, non amministrano direttamente risorse finanziarie, umane e gestionali che sono, sempre e comunque, riservate agli atti dei dirigenti loro sovraordinati». (b.m.)

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli La Nuova Sardegna per le tue notizie su Google

Primo Piano
Il provvedimento

Abusi edilizi e scarichi irregolari: chiuso il ristorante “Sapore di mare”, ex Chicca Piperita

di Argentino Tellini
Le nostre iniziative