La Nuova Sardegna

Sassari

Compra un sito web ma perde tutti i dati e ora non vuole pagare

Ho una piccola impresa e per migliorare il marketing ho affidato ad un professionista informatico la creazione di un sito internet. Nella fattura è inserito: acquisto dominio, creazione database,...

25 novembre 2015
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Ho una piccola impresa e per migliorare il marketing ho affidato ad un professionista informatico la creazione di un sito internet. Nella fattura è inserito: acquisto dominio, creazione database, progetto grafico, inserimento dati. Ho pagato 400 euro + Iva. Dopo nemmeno due mesi il sito internet è “crollato”: ho perso tutti i dati inseriti. Rivolgendomi al consulente a cui avevo affidato il lavoro è stato confermato un problema al database ma il professionista mi ha detto anche che avrei dovuto fare un salvataggio dei dati e che avrebbe potuto ricreare il sito a spese mie. Penso che non sia giusto che debba ripagare tutto! Avvocato Bassu, come posso comportarmi?

Il contratto per la realizzazione di un sito web presenta alcune peculiarità che incidono sulla responsabilità del professionista a cui viene dato l’incarico di realizzare l’opera. Il contratto, per quanto non previsto espressamente dalle parti, può essere ricondotto alla disciplina del contratto di prestazione d’opera ove un committente affida ad un fornitore il compito di realizzare una prestazione d’opera intellettuale. Realizzare un sito internet è un’attività prettamente intellettuale dal momento che la parte creativa prevale nettamente su quella materiale. Nel caso presentato, considerando la perdita di tutti i dati dopo appena due mesi dalla consegna del sito web, pare possibile un problema tecnico riconducibile al progetto realizzato. Se così fosse, per l’art. 2236 cod. civ., il professionista informatico non andrebbe esente da responsabilità poiché il mancato raggiungimento del risultato perseguito è conseguenza di un’imperizia qualificabile, secondo la norma citata, come colpa grave.

Il paventato onere di creare una copia dei files inseriti nel sito internet non avrebbe certamente evitato l’evento dannoso né pare configurare un concorso di colpa da parte del committente giacché l’unica causa sarebbe il problema al database. Pertanto parrebbe possibile chiedere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale dal momento che la prestazione eseguita appare inesatta per colpa da attribuire al prestatore d’opera, ossia al consulente informatico.

Naturalmente occorre valutare caso per caso tutti gli elementi che hanno causato il danno prima di procedere ad una lite giudiziaria.(Avv. Giuseppe Bassu)

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