L’eredità vacante di un ricco straniero
Che fine farà una villa disabitata da 40 anni? Tra legittimari e aspiranti alla usucapione potrebbe spuntarla lo Stato
Non sono personalmente coinvolto, ma mi ha sempre incuriosito la storia di una villa in riva al mare appartenuta a un signore straniero deceduto negli anni Settanta in circostanze drammatiche. Dopo la morte del proprietario, la villa è stata abusivamente occupata d’estate da una famiglia a insaputa degli eredi del proprietario. So con certezza che quell’immobile rientra nell’inventario dei beni ed è stato quindi ereditato da un fratello del morto e successivamente dai suoi figli. Da parte loro, gli ex occupanti non hanno mai chiesto l’usucapione. Chi può vantare diritti sull’immobile e quale è il giudice competente? Lo Stato a questo punto potrebbe acquisire la proprietà della villa?
Gentile lettore, trattandosi di una successione di un cittadino non italiano apertasi negli anni settanta, trova applicazione la legge 31 maggio 1995, n. 218. Per cui la successione, ai sensi dell’art. 46 di detta legge, è regolata dalla legge nazionale del defunto, salvo che quest’ultimo non abbia sottoposto la propria successione, con dichiarazione scritta in forma testamentaria, alla legge dello stato di residenza. In ogni caso, l’art. 49 della medesima legge stabilisce che, ove la successione sia regolata da una legge che, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano. La successione dello Stato, tuttavia, nel nostro ordinamento opera solo qualora si sia in presenza di un’eredità “vacante”, ovverosia in mancanza di successibili o qualora questi abbiano perso il diritto di accettare l’eredità per rinunzia, decadenza o prescrizione. Nel caso di specie, vi sono dei successibili, pertanto, ove questi avessero accettato l’eredità o compiuto atti che comportano accettazione, ciò escluderebbe la successione da parte dello Stato.
Per quanto riguarda gli occupanti dell’immobile, questi potrebbero aver acquistato la proprietà per usucapione ove avessero esercitato sullo stesso il possesso, pacifico, pubblico ed ininterrotto per il decorso di venti anni. Si tratta di un acquisto a titolo originario, per il verificarsi del quale non è necessario che intervenga un accertamento giudiziale dello stesso.
Ciò significa che, sebbene gli occupanti non si siano mai attivati per ottenere il riconoscimento giudiziale dell’usucapione, questa potrebbe essersi verificata al ricorrere di tutti i presupposti.
Se non è stata accettata l’eredità, né espressamente, né tacitamente, e non si sono verificati i presupposti per il maturare dell’usucapione in capo alla famiglia che ha occupato l’immobile, allora quest’ultimo è da considerarsi un bene immobile vacante che, ai sensi dell’art. 827 cod. civ., spetta al patrimonio dello Stato.
Il giudice competente, in ogni caso, è il giudice italiano, in quanto, sebbene nella fattispecie in esame ricorrano elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, l’articolo 50 della legge 31 maggio 1995 n. 218 statuisce la sussistenza della giurisdizione italiana quando la domanda concerne beni situati in Italia.
Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania
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