La nuova convivenza può far modificare l’assegno divorzile
Gentile avvocato Bassu, sono divorziato da circa tre anni e verso un assegno di divorzio alla mia ex moglie la quale già dai tempi della separazione ha iniziato una nuova relazione. Ultimamente è...
Gentile avvocato Bassu, sono divorziato da circa tre anni e verso un assegno di divorzio alla mia ex moglie la quale già dai tempi della separazione ha iniziato una nuova relazione. Ultimamente è andata a convivere con il nuovo compagno che sta bene economicamente. Devo continuare a versare l’assegno?
Tra moglie e marito non mettere il dito, ma nemmeno il portafoglio! L’obbligo di assistenza morale e materiale, prescritto dall’articolo 143 cod. civ., consiste nel contribuire ai bisogni della famiglia attraverso un apporto economico e solidaristico. Con la cessazione degli effetti del matrimonio, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 898/1970, i doveri dei coniugi subiscono un’estinzione pressoché totale, permanendo in capo agli ex partner alcuni doveri postconiugali di tipo prettamente patrimoniali. Ai sensi dell’art. 5 co. 6 della L. 898/70 l’assegno divorzile va corrisposto quando l’ex coniuge non ha mezzi adeguati per produrre un reddito che gli consenta di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o non possa procurarseli per ragioni oggettive. In seguito alla sentenza che dichiara l’obbligo al sostegno economico, è possibile chiedere la revisione dell’assegno in conseguenza di situazioni incompatibili con i presupposti indicati. In particolare, la Cassazione ha recentemente affermato come l’instaurazione di una convivenza stabile e duratura produce la cessazione dell’obbligo di mantenimento.
I requisiti della stabilità e continuità parrebbero verificati nel caso rappresentato perché la convivenza tra l’ex moglie e il nuovo partner non solo sarebbe assestata dalla coabitazione, ma risalente già al tempo della separazione, tutti elementi che andranno puntualmente dimostrati in un ipotetico giudizio.
Tra l’altro le condizioni economiche del nuovo compagno parrebbero agiate, sicché la nuova famiglia di fatto venutasi a creare non avrebbe deficit patrimoniali che possono incidere sulla ex moglie. Pertanto, sarà possibile chiedere un provvedimento giudiziale che dichiari la liberazione dall’obbligazione in quanto la convivenza more uxorio non può essere equiparata alle nuove nozze di cui al citato co. 10 dell’art. 5 che, invece, producono l’estinzione automatica dell’obbligo.(Avv. Giuseppe Bassu)
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