Perdita di carburante rovina un contadino
La legge tutela chi subisce un danno per l’esercizio di una attività pericolosa. Il titolare del distributore è tenuto a risarcire
Avvocato Bassu, sono un coltivatore diretto e il mio terreno ha subito un grave danno a causa della contaminazione della falda acquifera provocata da una cisterna di carburante forata del distributore adiacente. Il raccolto è andato ovviamente perduto e ho anche dovuto disdire gli impegni con alcuni venditori. Insomma, la mia azienda ha rischiato il collasso! Posso chiedere il risarcimento? Per quali danni?
La legge tutela adeguatamente chi subisce un danno per l’esercizio di un’attività pericolosa, distribuendo il peso del rischio sul titolare della stessa. L’articolo 2050 del codice civile prevede una forma di responsabilità oggettiva, svincolata cioé dalla colpa, a carico di chi esercita un’attività pericolosa espressamente individuata dalla legge o, come affermato dalla giurisprudenza, per via della “spiccata potenzialità offensiva”, da essa di fatto svolta. È il caso di sversamento di carburante da un distributore così come indicato nel caso rappresentato e riconosciuto dalla giurisprudenza quale conseguenza di una attività pericolosa relativa ai materiali nocivi impiegati: benzina, gasolio, olio meccanico.
Dai dati forniti risulta che la causa della contaminazione sia la foratura della cisterna di carburante sicché il titolare del distributore, dimostrata puntualmente la relazione tra la causa e conseguenze, parrebbe tenuto a risarcire tutti i danni patrimoniali ed, eventualmente, non patrimoniali. Per quanto riguarda il danno risarcibile, il danneggiato avrà diritto a vedersi ristorate le perdite economiche dirette derivanti dalla diminuzione di valore del terreno agricolo e dalle spese necessarie per il ripristino delle colture nonché i mancati guadagni che avrebbe ricavato non solo dalla vendita del raccolto perduto, ma anche dalle partite future che dovranno essere disdette se già programmate o, in ogni caso, come perdita dalla chance di poterle vendere.
Occorre invece valutare le dimensioni dell’azienda e l’entità del danno nel terreno per poter prospettare una propagazione del danno al collasso aziendale, fermo restando il risarcimento per il danno non patrimoniale da pregiudizio del buon nome e dell’affidamento dell’impresa.
Non possono infine trascurarsi le conseguenze penali e quelle previste dal D.Lgs 152/2006 che predispone una tutela dell’ambiente attraverso la rimozione dell’inquinamento delle falde acquifere e il ripristino della salubrità dell’ambiente attraverso le competenti amministrazioni pubbliche.
Avvocato Giuseppe Bassu
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