La seconda moglie del padre può vantare diritti sulla casa?
Dopo la morte di mia madre mio padre ha sposato una donna e hanno scelto il regime della comunione dei beni. L’appartamento dove vivo era in comunione di beni tra mia madre e mio padre, che ha...
Dopo la morte di mia madre mio padre ha sposato una donna e hanno scelto il regime della comunione dei beni. L’appartamento dove vivo era in comunione di beni tra mia madre e mio padre, che ha mantenuto la residenza. Vorrei sapere se esiste la possibilità di salvaguardare la casa da eventuali azioni di questa donna e da un eventuale diritto di abitazione della stessa.
L’art. 540 c.c. prescrive che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati (per esempio i figli), sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tale ultimo inciso della norma è stato interpretato nel senso che il presupposto perché sorgano a favore del coniuge i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare è che la casa sia interamente di proprietà del defunto o in comunione tra lui e il coniuge. La conseguenza di tale interpretazione è la non configurabilità di tale diritto nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto e un terzo. È riservata al coniuge una quota di eredità (in piena proprietà) variabile a seconda degli eredi con i quali concorre alla successione e pertanto i diritti su tale abitazione potrebbero comunque sussistere. Una corrente di pensiero ritiene che quanto la casa coniugale sia in comproprietà con terzi spetti al coniuge superstite un equivalente monetario del diritto di abitazione (Cass. N. 2474/1987). (Ufficio studi Consiglio notarile)
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