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Il Gatto, la Volpe, Pinocchio e la legge

Il Gatto, la Volpe, Pinocchio e la legge

Risparmi volatilizzati per colpa della banca? Dal 1998 arriva in soccorso dei clienti il Testo Unico sui prodotti finanziari

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Avvocato Bassu, ho investito alcuni risparmi in azioni attraverso la mia banca alcune delle quali si sono dimostrate veramente infruttuose, perdendo addirittura una piccola parte di capitale. Il funzionario mi rassicurò al momento della stipulazione sull’affidamento dell’operazione senza avvertirmi del pericolo che invece era nascosto dietro l’angolo! Posso annullare tutto, bloccare l’operazione o restituire le azioni acquistate a mio conto?

Quando Pinocchio affidò al Gatto e alla Volpe i suoi risparmi credendo che, dopo averli sotterrati, si sarebbero incrementati secondo i consigli a lui forniti, si ritrovò a tasche vuote e senza alcun rimedio giuridico. La legge, al contrario, tutela il risparmio fin dall’articolo 47 della Costituzione e impone agli intermediari finanziari l’obbligo di informare il cliente dettagliatamente circa i rischi connessi all’operazione economica, quale ad esempio l’acquisto di azioni. La disciplina è regolata dal Testo Unico sui prodotti finanziari (d.lgs. 58/98) e non fa altro che estendere il principio di buona fede fino ad abbracciare obblighi di informazione e trasparenza, previsti all’art. 23. Nel caso rappresentato il funzionario pare aver omesso, e sul punto bisognerà offrire una prova puntuale, le indicazioni sui pericoli che l’operazione finanziaria avrebbe comportato, creando così un legittimo affidamento nel risparmiatore. Occorre, tuttavia, distinguere la validità del contratto dalla illiceità del comportamento tenuto dall’intermediario poichè la nullità dell’acquisto di azioni può essere rilevata soltanto là dove ci sia la violazione di una norma che “vieta” il contratto, circostanza che non pare verificatasi nel caso proposto. La strada dell’annullabilità del contratto, evidenziata nel quesito, appare tortuosa e priva di fondamento dal momento che non sono stati evidenziati vizi del consenso. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, recentemente, chiuso la strada alla nullità del contratto stipulato in violazione di una regola di buona fede, ammettendo invece il risarcimento del danno cagionato dall’ordine di acquisto rivelatosi dannoso. Avendo perduto parte del capitale investito è presente un pregiudizio patrimoniale per il risparmiatore che andrà risarcito almeno a titolo precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. e il danno quantificato sia attraverso la perdita di chance sia alla diminuzione del capitale. Va precisato che la materia, ormai nota alla cronaca, è oggetto di una giurisprudenza in costante evoluzione sicché occorrerà valutare attentamente il caso, in particolare la tipologia dell’operazione finanziaria e il contratto su cui si fonda nonché dimostrare la mancata informazione da parte dell’intermediario.

Avvocato Giuseppe Bassu

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