La Nuova Sardegna

Sassari

Il macellaio disturba se fa girare le... ventole

Il macellaio disturba se fa girare le... ventole

Rumori molesti da un esercizio commerciale al piano terra di un condominio. Ecco come tutelare il proprio diritto al riposo

27 gennaio 2016
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Avvocato Bassu, mi aiuti. Abito in una via cittadina con le camere da letto che danno sulla strada. Non c’è alcun riposo a causa di rumori molesti provocati dalla ventola del motore del frigo di una macelleria a piano terra che girano in continuazione. La mia famiglia ed io viviamo da anni in questa situazione. Io ho addirittura certificati medici che comprovano i problemi di salute provocati da questa situazione. Ma non c’è niente da fare: il macellaio risponde che i motori sono a norma ma a noi è precluso il riposo notturno.

L’intollerabilità delle immissioni rumorose è uno dei principali motivi di dissidio nei rapporti di vicinato. L’art. 844 cod. civ. prevede che il proprietario di un immobile debba sopportare i rumori qualora non superino la normale tollerabilità, avendo riguardo anche dello stato dei luoghi e bilanciando le esigenze dell’attività commerciale con quelle di quieto godimento della proprietà. Nel caso rappresentato pare che il titolare della macelleria abbia rispettato le norme che regolano l’installazione di impianti di refrigerazione sicché occorre verificare in concreto la tollerabilità del rumore da parte dei vicini.

Il giudizio di normale tollerabilità è fondato, secondo la ormai pacifica giurisprudenza, su criteri oggettivi che riguardano: la sensibilità comune rispetto alle immissioni sonore, il rumore di fondo, la zona interessata e la durata dei rumori.

Il superamento della soglia non deve dipendere dalle condizioni di salute o personali di chi lamenta la molestia ma deve risultare da circostanze oggettive, secondo il metro di paragone dell’uomo medio, ossia una persona di normali condizioni fisiche e psichiche.

Non sempre l’installazione a norma di un sistema di refrigerazione in una via cittadina, come nel caso rappresentato, comporta la tollerabilità del rumore. In una recente pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che la rumorosità di un condizionatore va valutata in relazione alla zona residenziale in cui si trova, non ritenendolo sopportabile un impatto inferiore ai 3 decibel.

La Cassazione ha inoltre riconosciuto un diritto al riposo notturno e alla tranquillità domestica in forza dei quali si può chiedere la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale ovvero riferito al peggioramento della qualità della vita e dello stato di salute fisica e psichica.

Pertanto, previo puntuale accertamento delle circostanze del caso, sarà possibile agire nei confronti del titolare dell’attività commerciale per ottenere, là dove si superi il livello indicato, la cessazione della molestia ed, eventualmente, il risarcimento del danno.

Avvocato Giuseppe Bassu

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