Il “nido” ormai è vuoto ma non per la Tari
Dopo la morte della proprietaria l’imposta viene calcolata sul nucleo familiare dell’erede. Corretto, ma c’è una eccezione
È trascorso un anno da quando è deceduta mia madre che a 92 anni viveva da sola. L’appartamento – ereditato da me che risiedo altrove con mio marito – è sfitto da un anno, in vendita e disabitato. La tassa rifiuti della casa di mia madre è stata calcolata come se i locali fossero abitati da due persone. L’Ufficio tributi del Comune sostiene che l’unità immobiliare è intestata al mio nucleo familiare, vale a dire a me e a mio marito. Come è possibile? Quindi, se avessimo avuto una famiglia composta da dieci persone, avremmo dovuto pagare per i rifiuti mai prodotti da dieci persone in una casa vuota e disabitata? Potete spiegarmi il criterio di questa norma? Grazie.
La Tari, tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 c. 642, 643, 644 L. 147/2013). La Tari è pertanto dovuta se l’immobile è “suscettibile” di produrre rifiuti, sono quindi assoggettati anche gli immobili non utilizzati, non avendo alcuna rilevanza la scelta del titolare di non utilizzarli.
Vi è però un’eccezione che potrebbe interessarla. Il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (Iuc) del Comune di Sassari prevede alla lettera A dell’articolo 18 (esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti) che non sono soggetti al tributo, in quanto non producono rifiuti, le unità immobiliari prive di arredi e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. I soggetti passivi della Tari presentano una dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali che ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo (art. 1 c. 684-686 L. 147/2013). In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. La tariffa fa riferimento alla superficie calpestabile ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonchè al costo del servizio. La determinazione dell’ammontare avviene ad opera di ciascun Comune in modo tale da assicurare l’integrale copertura dei costi. All’importo si applica una addizionale deliberata dalla Provincia. Per l’anno 2015 le tariffe in vigore nel Comune di Sassari sono state approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 12 maggio 2015, pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.sassari.it. Per le utenze domestiche, sono previste tariffe variabili a seconda dei componenti del nucleo familiare. In sintesi, la Tari si paga sugli immobili suscettibili di produrre rifiuti a prescindere dal loro effettivo utilizzo ed il calcolo viene effettuato in ragione di superficie, componenti nucleo familiare ed eventuale riduzione alla quale si ha diritto (ad esempio, riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo).
Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio
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