Un regalo condizionato e una tomba da pulire
Il Comune ha rilevato un bene ricevuto da un ente negli anni ’50
All’inizio degli anni ’50 un imprenditore senza figli decide di donare alcuni beni ad un ente privato di beneficenza, con la condizione di curare in perpetuo la manutenzione della tomba sua e dei suoi familiari. Successivamente, in anni non meglio specificati, i beni donati all’ente di beneficenza divengono di proprietà del Comune sul territorio del quale i beni si trovano.
Il Comune subentra nell’obbligo della manutenzione perpetua della tomba del donante?E se sì, come si può far rispettare questo impegno?
Gentile lettore, un parere non è mai, per definizione, una sicura verità. Tantomeno può esserlo nel caso da Lei esposto.
Le disposizioni testamentarie e le donazioni possono essere assoggettate ad un onere o, più in generale, ad un peso, talvolta posto quale ragione stessa dell’atto di liberalità, altre volte quale desiderio più o meno forte di veder soddisfatto anche un ulteriore interesse giuridico o morale affidandone la cura al beneficiario della disposizione principale.
La legge distingue, quindi, diverse figure di disposizioni “condizionanti o condizionate” rimettendo all’interprete (e quindi, in ultima analisi, al giudice di merito) a quale categoria di esse il testatore o il donante abbia voluto fare riferimento. È questa una delle materie in cui più difficile è dare una interpretazione della volontà. Si tratta infatti di indagare quale sia la ragione, il motivo e la rilevanza di tale ragione o motivo, che ha spinto il disponente a volere, si tratta quasi di psicanalizzare lo scritto, di indagarne “l’anima”. Alla difficoltà di interpretazione si accompagna poi, a complicare ancor più il quadro, una notevolissima diversità delle conseguenze che derivano dal classificare “condizione”, “onere essenziale”, “onere” o semplice “motivo” quanto indicato nella disposizione accessoria.
Il verificarsi della “condizione risolutiva” porta per se sola alla risoluzione del contratto, facendone venir meno gli effetti (il donato torna dal donante o dai sui eredi incidendo anche su eventuali diritti acquisiti da terzi ,cd efficacia ex tunc), ma non consente di ottenere l’adempimento. L’“onere essenziale” consente di agire per l’adempimento e quindi di imporlo coattivamente o di chiedere la risoluzione per inadempimento (anche in questo caso con rientro del bene nel patrimonio del donante ma salvi i diritti di terzi acquirenti, cd efficacia ex nunc ). L’ “onere non essenziale” consente sempre di agire per ottenere anche coattivamente l’adempimento, ma non consente la risoluzione. Il semplice “motivo”, infine, non ha rilevanza giuridica. Provare a dare una interpretazione credibile e sostenibile del suo caso richiederebbe, quantomeno, un accurato esame dell’atto di donazione. Bisognerebbe altresì verificare le modalità con le quali il Comune è subentrato all’originario donatario per verificare se vi è stata in suo favore una successione a titolo particolare (il Comune sarebbe terzo rispetto alla disposizione e quindi non soggetto ad azione per adempimento) o a titolo universale (nel qual caso avrebbe i medesimi doveri dell’originario donatario). La complessità della materia non solo mi consiglia ma, direi, impone di non darle una risposta riferibile al caso concreto. Un mio “SI “ o un mio” NO” avrebbero quasi la stessa valenza qualunque risposta potrebbe essere smentita da un diverso e più legittimo giudizio di merito.(Ufficio studi Consiglio notarile)
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