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Sassari

Dopo alcuni secoli i cugini dispettosi “rompono” la servitù

Siamo due fratelli che con due cugini abbiamo ereditato dai rispettivi genitori una porzione di terreno con unico ingresso. Con atto dinanzi al giudice di pace, il fondo è stato diviso ed assegnato...

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Siamo due fratelli che con due cugini abbiamo ereditato dai rispettivi genitori una porzione di terreno con unico ingresso. Con atto dinanzi al giudice di pace, il fondo è stato diviso ed assegnato ad estrazione alle rispettive parti senza che nell’atto venisse precisato dove fosse l’accesso alle rispettive porzioni di terreno. I nostri cugini, ai quali è toccata la parte con unico accesso, hanno arbitrariamente chiuso l’accesso impedendoci il passaggio e sostenendo che noi fratelli potremmo accedere al nostro chiuso direttamente da una strada vicinale confinante. I nostri cugini sono obbligati a ripristinare l'unico passaggio dove si è passati per secoli?

Qualora l’atto del Giudice di Pace sia una sentenza in sede di contenzioso e non sia stata impugnata in appello, ha acquistato valore di giudicato e non può essere modificata. Per altro eventuale tipo di atto e per la sua efficacia a realizzare una divisione è necessario esaminare il documento in vostro possesso. Se nell’atto del Giudice di Pace non si fa riferimento a diritti personali o servitù di passaggio a vostro favore, probabilmente ciò dipende dal fatto che al giudice non è stato chiesto da voi alcun provvedimento in tal senso né il giudice poteva decidere di sua iniziativa. Cioè se voi non avete chiesto nulla i vostri cugini nulla potevano concedervi o negarvi né nulla poteva essere deciso dal giudice.

A questo punto si possono ipotizzare le seguenti soluzioni: 1) se i cugini sono d’accordo – cosa che sembra improbabile - si potrebbe stipulare un atto notarile a titolo gratuito o a titolo oneroso con il quale si costituiscono e regolamentano le servitù di passaggio e di accesso dall’unico varco esistente; 2) in caso di mancato accordo è possibile il ricorso al magistrato per la costituzione di una servitù coattiva a norma dell’articolo 1051 del c.c. In questa ipotesi il magistrato potrebbe rigettare la domanda in quanto esiste una strada vicinale dalla quale si potrebbe creare l’accesso senza “l’eccessivo dispendio” previsto dall’articolo 1051 c.c.

Per quanto riguarda il riferimento all’unico passaggio utilizzato da secoli non riveste nell’ipotesi alcun valore.(Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio)

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