La Nuova Sardegna

Sassari

Anche tra vicini di casa prevenire è sempre meglio che curare

Abito in un condominio dove a seguito di lavori per la posa di contatori sono state rimosse alcune mattonelle del pavimento del pianerottolo del mio appartamento. Trascorsi diversi mesi, senza che l’a...

06 aprile 2016
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Abito in un condominio dove a seguito di lavori per la posa di contatori sono state rimosse alcune mattonelle del pavimento del pianerottolo del mio appartamento. Trascorsi diversi mesi, senza che l’amministratore provvedesse a sistemare il pavimento, hanno iniziato a cedere altre mattonelle, creando dislivelli pericolosi anche per i miei figli piccoli che possono inciampare. L’amministratore mi diceva che avrebbe dovuto contattare l’impresa che ha installato i contatori ma, dopo qualche mese, per evitare danni ho provveduto a sistemare il pavimento a mie spese. Ho chiesto il rimborso ma l’amministratore non è d’accordo. Cosa ne pensa?

Prevenire è meglio che curare. È questa la semplice ragione che si cela dietro l’articolo 1134 del Codice civile attraverso la previsione di un rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per conservare le parti comuni dell’edificio.

La norma citata consente al condomino di chiedere all’amministratore quanto pagato per riparare parti condominiali purché sussistano alcune condizioni: l’intervento riguardi parti comuni ed esista l’urgenza del lavoro.

Trascurando il primo requisito che risulta chiaramente rispettato nel caso rappresentato, trattandosi del pianerottolo comune ove sono installati i contatori, bisogna analizzare l’urgenza dell’intervento.

La giurisprudenza costante della Suprema Corte afferma che l’urgenza si manifesta nei casi in cui il differimento del lavoro di manutenzione possa generare un pericolo o un danno. Inoltre la Cassazione ha individuato un legame tra i lavori eseguiti autonomamente dal condomino e il godimento della propria unità immobiliare, evidenziando l’asservimento dei lavori urgenti all’uso pacifico dell’appartamento.

Nel caso proposto parrebbero rispettate queste condizioni dal momento che l’inerzia dell’amministratore, che sarebbe dovuto intervenire anche in caso di controversia con l’impresa indicata, avrebbe arrecato tanto un pericolo per le persone quanto l’ulteriore “smottamento” della pavimentazione.

Stante queste condizioni, parrebbe legittimo il diritto al rimborso delle spese sicché occorrerà diffidare formalmente l’amministratore e, eventualmente, adire le vie legali per ottenere quanto pagato.(Avv. Giuseppe Bassu)

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