La Nuova Sardegna

Sassari

In quali casi è possibile la prorogatio senza eccessi di potere

Avvocato Bassu, nel mio condominio composto da undici condomini, l’amministratore non è stato confermato e non è stato ancora nominato il nuovo. Tuttavia il vecchio amministratore ha fatto eseguire...

04 maggio 2016
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Avvocato Bassu, nel mio condominio composto da undici condomini, l’amministratore non è stato confermato e non è stato ancora nominato il nuovo. Tuttavia il vecchio amministratore ha fatto eseguire dei lavori per lo spurgo degli scarichi fognari. Secondo lei questo modo di procedere è valido? Io ho i miei dubbi e per questo chiedo un suo gentile parere in proposito.

La gestione del condominio non può prescindere da interventi d’urgenza che devono essere eseguiti al fine di prevenire danni o per ragioni di sicurezza dello stabile, igiene e stabilità della struttura architettonica.

Sulla base di questa esigenza l’art. 1129 co.8 cod. civ. consente all’amministratore “uscente” e non confermato di esercitare i propri poteri, fra cui anche l’esecuzione di lavori urgenti, fino a quando l’assemblea non nominerà un nuovo amministratore. Entro i limiti indicati l’attività dell’amministratore produce effetti nei confronti del condominio, contrariamente alle vicende di “eccesso di potere” ove vengono realizzate opere di manutenzione prive dei requisiti richiesti dalla legge.

La norma citata fa riferimento alla cosiddetta prorogatio dei poteri dell’amministratore che gli consente di continuare il mandato fino alla nuova determinazione dell’assemblea.

Venendo al caso rappresentato, l’esecuzione dei lavori di manutenzione sugli scarichi fognari parrebbe necessaria per garantire l’igiene del condominio e non procrastinabile sicché l’attività dell’amministratore risulterebbe valida e legalmente corretta, con conseguente ripartizione delle spese degli interventi realizzati.

La norma citata, tuttavia, esclude che all’amministratore in regime di prorogatio spetti il compenso e ciò al fine di indurlo a convocare l’assemblea per la nomina di un nuovo amministratore.

In attesa di assistere alla “fumata bianca” sulla nomina di un nuovo amministratore, i condomini parrebbero tenuti a sostenere le spese di manutenzione realizzate dall’amministratore in regime di prorogatio, senza dover corrispondergli alcun compenso per l’attività prestata.(Avv. Giuseppe Bassu)

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