Tutte le clausole della fideiussione “a prima richiesta”
Qualche anno fa ho garantito un finanziamento a due miei figli che hanno aperto un’impresa. Successivamente ci sono stati dei problemi e uno dei due è uscito dalla società che aveva creato col...
Qualche anno fa ho garantito un finanziamento a due miei figli che hanno aperto un’impresa. Successivamente ci sono stati dei problemi e uno dei due è uscito dalla società che aveva creato col fratello. Ora l’unico figlio che lavora si trova in difficoltà con la documentazione e non trova alcune ricevute. La banca mi ha contattato chiedendomi di procedere al pagamento per via della “fideiussione a prima richiesta” che ho sottoscritto quando invece le rate sono state pagate dai miei figli. Posso contestare la richiesta? Se sì, come?
L’impegno di garantire un debito altrui comporta una serie di rischi che devono essere valutati prima di sottoscrivere un contratto. È sempre più frequente, specialmente per finanziamenti con cifre importanti, l’inserimento di una clausola all’interno del contratto di fideiussione, in base alla quale il creditore può pretendere il pagamento della somma prestata privando il garante della possibilità di sollevare questioni o eccezioni. L’obbligo ad eseguire il pagamento “a prima richiesta” affievolisce quel rapporto di accessorietà che lega debito e garanzia, a beneficio del creditore che potrà fare affidamento su un altro patrimonio, verosimilmente più corposo. La Cassazione ha avuto modo di affermare come l’inserimento, in un contratto di fideiussione, della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” consente di qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia. Il garante, dunque, non può sottrarsi dal pagamento nemmeno qualora avesse delle ragioni relative al debito garantito. Va evidenziato, tuttavia, come il diritto dell’Istituto di credito non possa essere esercitato in modo abusivo sicché eventuali richieste fraudolente non trovano tutela da parte della legge.
In particolare la Suprema Corte ha riconosciuto la facoltà del garante di far valere l’avvenuto adempimento del debito, purché vi sia la prova certa e liquida. Dai dati forniti, dalla lamentata confusione nella contabilità e dall’assenza di ricevute non parrebbero rispettati i criteri affermati dalla giurisprudenza per l’ammissibilità di una contestazione per cui il pagamento parrebbe dovuto.
In ogni caso, il garante ha la facoltà di agire nei confronti del debitore, nel caso in esame del figlio, il quale potrà a sua volta adire le vie legali per recuperare la somma versata indebitamente. (Avv. Giuseppe Bassu)
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