La Nuova Sardegna

Sassari

Lavori nel cortile, paga anche chi non ha il posto auto assegnato

Nel mio condominio si deve procedere alla pavimentazione del cortile dove sono ubicati i posti auto di cui non tutti gli abitanti dello stabile sono proprietari. Questi ultimi non ritengono giusto...

26 ottobre 2016
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Nel mio condominio si deve procedere alla pavimentazione del cortile dove sono ubicati i posti auto di cui non tutti gli abitanti dello stabile sono proprietari. Questi ultimi non ritengono giusto dover accollarsi le spese reative, adducendo il fatto che loro non hanno proprietà nel cortile condominiale. Preciso inoltre che nel suddetto cortile sono posizionati il bombolone per il gas e i relativi contatori e l’autoclave per l’erogazione dell’acqua. La saluto cordialmente.

Ancora una volta ci troviamo a discutere di spese condominiali, vediamo di fare chiarezza. Le aree destinate a parcheggio e i cortili figurano nell’elenco delle parti comuni indicate dall’articolo 1117 cod.civ. È verosimilmente errato, salvo espressa indicazione dell’atto di vendita o nel regolamento condominiale, sostenere che il condominio non è proprietario di una parte dell’edificio a causa della mancata assegnazione di un posto auto. Il cortile, infatti, come indicato nel quesito, svolge ulteriori funzioni in quanto sono collocati alcuni servizi, rappresenta l’unità e la struttura architettonica dello stabile. La regola generale in materia di ripartizione delle spese di manutenzione delle parti comuni è indicata dall’articolo 1123 cod.civ. che le attribuisce a tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà. Quando le parti comuni sono predisposte per un utilizzo differente tra i vari condomini, la ripartizione delle spese deve avvenire in relazione all’utilizzo e all’utilità che ciascuno può trarre dalla parte comune. Nel caso rappresentato, non parrebbe possibile escludere dalla partecipazione alle spese, relative al rifacimento della pavimentazione del cortile, tutti quei condomini che non hanno un posto auto assegnato. Infatti non parrebbe possibile separare il cortile dal resto dello stabile né escludere l’utilità per tutti i condomini, anche in riferimento all’incredemento del vaore salvo, come accennato, che il regolaento disponga diversamente. In ogni caso, a seconda della struttura del cortile, parrebbe trovare applicazione l’articolo 1123 co.2 che dispone la ripartizione delle spese in base all’uso che ciascun condomino può fare della parte comune.

In questo modo la quota che i condomini non titolari di posto auto dovranno pagare sarà inferiore rispetto ai legittimi proprietari esclusivi. (Avv. Giuseppe Bassu)

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