La Nuova Sardegna

Sassari

L’allaccio al gas di città non può essere imposto

Esonerato dalle spese chi non intende trarre vantaggio dall’opera

02 novembre 2016
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In un condominio composto da 75 abitazioni, uffici e locali commerciali, alcuni condomini vorrebbero allacciarsi alla rete del gas di città. La società che gestisce la rete richiede 18 mila euro per realizzare l’impianto di adduzione al quale si allacceranno gli interessati. I quesiti sono due: a) quali sono i quorum costitutivo e deliberativo per autorizzare l’esecuzione dell’impianto? b) nella eventualità che venga autorizzato, il costo è a carico di tutti i condomini compresi quelli contrari e che non si allacceranno alla rete?

La realizzazione nel condominio di un nuovo impianto idoneo al passaggio del gas proveniente dalla rete locale rappresenta una innovazione particolarmente onerosa sia per il costo sia per l’intervento lungo la facciata o i muri perimetrali dello stabile. L’assemblea può decidere anche al fine di evitare i costi, di effettuare i lavori di posa delle tubazioni ma non può obbligare i condomini dissenzienti a partecipare ai costi. Il quorum per addivenire a tale risultato sono indicati dall’articolo 1136 co.5 cod.civ. in base al quale la delibera deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti purché rappresenti almeno i 2/3 del valore dell’edificio. L’articolo 1121 cod.civ. stabilisce che sono esonerati dalle spese i condomini che non intendono trarre vantaggio dall’opera suscettibile di utilizzazione separata. A ben vedere l’impianto del gas non necessariamente deve collegare tutte le singole unità immobiliari, potendo semplicemente raggiungere le abitazioni interessate al servizio. In modo speculare, i condomini dissenzienti e contrari alla realizzazione dell’impianto non possono vietarlo dal momento che l’articolo 1102 cod. civ., applicabile in materia condominiale, consente l’utilizzo delle parti comuni purché non venga impedito l’altrui godimento. Va al contempo segnalato che ciascun condomino ha diritto di ricevere il gas “di città” sostenendo le spese per la realizzazione dell’impianto qualora il resto dei condomini non voglia beneficiarne. È doveroso infine prestare attenzione alla facoltà riconosciuta dalla legge ai condomini dissenzienti e a coloro che subentreranno nella proprietà dell’unità immobiliare i quali possono, in qualsiasi tempo, beneficiare dei vantaggi realizzati dalla innovazione a patto che contribuiscano alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera.

Avvocato Giuseppe Bassu

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