Non tutte le vendite del fallito sono revocabili
Ma l’altro contraente deve provare che ignorava il suo stato d’insolvenza
Un imprenditore – che successivamente è fallito – un anno prima della sentenza del tribunale civile ha venduto un immobile. Egregi notai dell’Ufficio studi, mi rivolgo a voi per sapere se questa vendita è revocabile alla luce del successivo fallimento? Vi ringrazio per la cortese risposta.
Gentile lettore, non è detto che la vendita sia revocabile perché gli atti a titolo oneroso (come appunto è la vendita) compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, qualora le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso.
Pertanto, gentile lettore, solo nel caso in cui il prezzo concordato fosse inferiore di oltre un quarto del valore dell’immobile compravenduto l’atto è revocabile. Resta salva la possibilità per l’acquirente di dimostrare (fatto in realtà non semplice) di non essere stato a conoscenza, al momento della conclusione del contratto, dello stato di difficoltà dell’imprenditore poi fallito.
Solo per completezza di informazione, non essendo questo il suo caso, si può ricordare che la vendita è revocabile, indipendentemente dalla lesione “ultra quartum”, qualora sia stata compiuta entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento se il curatore prova che l’acquirente conosceva lo stato d’insolvenza del debitore.
Non sono comunque soggetti all’azione revocatoria le vendite ed i preliminari di vendita conclusi tramite notaio e trascritti, effettuati a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente, purchè alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio.
Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio
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