La Nuova Sardegna

Sassari

Fundone: il Tar respinge i ricorsi contro l’esproprio

di Pietro Simula
Fundone: il Tar respinge i ricorsi contro l’esproprio

A Ossi l’amministrazione comunale potrà procedere alla realizzazione del parco L’area verde attende da anni, tra mille polemiche, di essere resa fruibile

30 novembre 2016
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OSSI. È arrivato a sentenza uno dei ricorsi presentato al Tar Sardegna contro l’esproprio da parte del Comune di un terreno privato per la realizzazione del parco di Fundone. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, definendolo infondato. Sarà ora il giudice ordinario a stabilire il valore dell’area.

La decisione di ricorrere era nata in seguito al mancato accordo sulla cessione volontaria del bene e all’avvio del provvedimento di occupazione d’urgenza. Non essendo stata tuttavia ritualmente completata la procedura espropriativa la giunta comunale, con delibera n.59 del 29 maggio 2014, disponeva l’acquisizione “sanante” del terreno al patrimonio comunale. Contro questo provvedimento gli eredi Derudas presentavano ricorso, chiedendone l’annullamento in quanto ritenuto illegittimo poiché la competenza sarebbe spettata al consiglio comunale e non alla giunta; rilevavano inoltre carenza di motivazione in quanto nel provvedimento acquisitivo non sarebbe stata riportata un’adeguata motivazione sulle prevalenti ragioni di pubblico interesse che avrebbero giustificato il sacrificio del loro diritto dominicale. Lamentavano inoltre l’erroneità della quantificazione dell’indennità e chiedevano la rideterminazione dell’indennizzo a loro spettante. In data 30 settembre 2014 con delibera n.60 il consiglio comunale convalidava e ratificava la delibera acquisitiva adottata dalla giunta. Arrivava quindi un secondo motivo di ricorso che impugnava anche la delibera consiliare, insistendo sul difetto di motivazione relativo alle esigenze di pubblico interesse che giustificasse il sacrificio del loro diritto di proprietà. La seconda sezione del Tar Sardegna ha ritenuto il primo motivo di impugnazione infondato. Nella delibera consiliare di convalida, affermano tra l’altro i giudici nella sentenza, vi è l’esplicita indicazione del vizio di incompetenza da sanare, della volontà di emendare da tale vizio la deliberazione impugnata, nonché l’esplicita indicazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla decisione comunale di acquisire al patrimonio pubblico l’area in questione. Giudicato infondato anche il secondo motivo alla base del ricorso. Sia nella delibera di giunta, infatti, che in quella di convalida del consiglio comunale sono riportate le ragioni che hanno condotto alla determinazione di acquisire l’area, trattandosi di terreni “indispensabili per la realizzazione del Parco verde di Fundone”. Sulla stima dell’area, ritenuta insufficiente dai ricorrenti anche in relazione al valore attribuito in sede di espropriazione ad aree limitrofe, il Tar declina la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario.

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