Ascensore esterno senza permesso di costruire
Niente licenza quando occorre abbattere barriere architettoniche
Avvocato Bassu, è possibile piazzare un ascensore all’esterno del condominio? L’amministratore ha detto in assemblea che occorre richiedere al Comune il permesso, trattandosi di un aumento di volumetria. L’ascensore è ormai necessario perché negli appartamenti più alti abitano persone anziane. Anche i proprietari dei primi piani sono d’accordo e non c’è modo di costruirlo all’interno.
La risposta al quesito proposto prende le mosse dalla constatazione dell’assenza all’interno allo stabile di uno spazio necessario per installare un ascensore. L’installazione esterna di un ascensore è sottoposta ad una disciplina peculiare dal punto di vista pubblicistico, ossia del rispetto delle normative edilizie e urbanistiche previste dai piani regolatori comunali.
L’art. 10 Testo Unico Edilizia vincola la costruzione di determinate opere al rilascio del “permesso di costruire”, provvedimento di carattere autorizzatorio emesso dal Comune competente. Detta costruzione non rientra, peraltro, in quelli che sono considerati gli aumenti di volume tecnico, intesi come opere edilizie prive di autonomia funzionale rispetto all’edificio e destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecniche. La giurisprudenza amministrativa, in un caso analogo, ha affermato che la realizzazione di un vano ascensore all’esterno di un condominio non necessita del permesso di costruire quando funzionale alle esigenze dei condomini e alla rimozione delle barriere architettoniche purché l’opera insista su uno spazio a disposizione del Condominio.
Va però evidenziato che l’installazione di tale manufatto non può essere annoverato nelle “attività edilizie libere”, dal momento che altera la sagoma di un edificio già esistente. Pertanto, al fine di realizzare l’ascensore esterno, è opportuno anzitutto deliberare in merito con le maggioranze previste dall’articolo 1124 cod. civ., dopodiché verificare che non vi siano pericoli alla stabilità, sicurezza e decoro architettonico dello stabile.
Infine è necessario inoltrare all’amministrazione competente la dichiarazione di inizio attività ove si dà atto dell’imminente realizzazione dell’opera. Quasi inutile precisare che va fatta un’attenta valutazione caso per caso.
Avvocato Giuseppe Bassu
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