La Nuova Sardegna

Sassari

«Sedini non deve pagare Tergu»

 «Sedini non deve pagare Tergu»

Il legale del Comune: «Il Consiglio di Stato non si è pronunciato sul caso rifiuti»

18 febbraio 2017
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SEDINI. Sulla vicenda giudiziaria in atto fra i Comuni di Tergu e Sedini interviene l’avvocato Loredana Martinez, legale del Comune sedinese, per chiarire che la V sezione del Consiglio di Stato stante la complessità della vicenda, ha convenuto con i legali il rinvio della decisione nel merito per cui non ha pronunciato alcuna sentenza e, quindi, non ha condannato il Comune di Sedini a pagare alcunché e tantomeno le spese legali. In pratica il contenzioso è ancora pendente e solo a seguito della sentenza si conosceranno vinti e vincitori. «Il Comune di Tergu aveva avanzato la richiesta delle somme nel 2013 con un procedimento davanti al giudice civile di Sassari, che si è concluso in appello nel 2014 con una sentenza di rigetto per difetto di giurisdizione e con la condanna alle spese legali del Comune di Tergu in favore del Comune di Sedini – spiega l’avvocato Martinez - e il Comune di Tergu, pertanto, nel 2016 chiedeva ed otteneva dal Tar un decreto ingiuntivo, ritualmente opposto dal Comune di Sedini». Il legale afferma poi che «il Tar ha liquidato la questione con una sentenza di rigetto a seguito della quale Sedini ha proposto l’odierno ricorso in appello davanti il Consiglio di Stato. Il Comune di Tergu ha ottenuto dal Tar l’opposto decreto ingiuntivo sostenendo di aver pagato alla società “Anglona ambiente” fatture in nome e per conto del Comune di Sedini per lo smaltimento di rifiuti».

«Il Comune di Sedini – aggiunge l’avvocato Martinez – ha notificato perciò un ricorso in opposizione per contestare la legittimazione passiva del Comune di Tergu a ricevere le somme, e proporre domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno per aver il Comune di Tergu liquidato alla “Anglona” somme non dovute. Il Comune di Tergu, nella memoria di costituzione, affermava che pagava le fatture in base ad una prassi, mentre nulla ha osservato in merito alla domanda riconvenzionale. Il Tar ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ritenendo che Tergu era legittimato a “ricevere le fatture e a pagare” perché Sedini aveva individuato il Comune di Tergu come nuovo ente capofila al quale fatturare gli oneri di trattamento e smaltimento. Sedini ha deciso di impugnare perché la Anglona aveva fatturato oneri di smaltimento applicando erroneamente le norme contrattuali. Il Comune di Sedini ha provato il quantum del danno subito attraverso la comparazione delle fatture emesse dai singoli impianti per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Sedini con le fatture emesse dalla Anglona, da cui è risultato che Sedini avrebbe dovuto pagare somme molto inferiori. Per analizzare i calcoli si è deciso il rinvio della decisione all’udienza di merito». (m.t.)

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