La Nuova Sardegna

Sassari

I cavi della luce e le servitù di elettrodotto

Nel mio condominio composto da tre piani con tre unità immobiliari si è deciso di rifare la facciata. Essendo un piccolo condominio in abitazione ormai vecchia, dove tra l’altro siamo tutti parenti,...

01 marzo 2017
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Nel mio condominio composto da tre piani con tre unità immobiliari si è deciso di rifare la facciata. Essendo un piccolo condominio in abitazione ormai vecchia, dove tra l’altro siamo tutti parenti, non ci sono problemi interni, ma è sorto il dubbio sui cavi della luce che sono presenti sulla facciata. Abbiamo contattato il gestore dell’illuminazione, ma ci ha detto che può farlo l’impresa a cui ci siamo rivolti. Ora, quest’ultima impresa per spostare e risistemare i cavi ci chiede, naturalmente, un importo superiore. Avvocato Bassu, le chiedo se dobbiamo provvedere noi nonostante stiamo già sopportando la presenza dei cavi in facciata. Grazie.

L’esigenza di ristrutturare gli immobili può entrare in conflitto con eventuali servitù di elettrodotto esistenti presso il condominio a favore di gestori dell’illuminazione pubblica. È utile evidenziare come il D.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettriche) stabilisca espressamente che negli impianti di reti di comunicazione elettronica i fili o i cavi possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Al di là della categoria giuridica a cui è possibile ricondurre queste tipologie di impianti, è possibile riscontrare un principio generale secondo cui la servitù non può recare un pregiudizio alla proprietà. L’esercizio del diritto di proprietà non può infatti essere compresso a tal punto da impedire lavori e opere di ristrutturazione. Il gestore dell’illuminazione ha dunque il dovere di comportarsi secondo buona fede consentendo gli interventi di ristrutturazione.

La giurisprudenza ha inoltre osservato, sulla base della normativa di settore sopra richiamata che il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, anche qualora comporti la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi. Al gestore non è dovuta alcuna indennità sicché dovrà provvedere alla rimozione o spostamento dei cavi in attuazione del principio di buona fede che governa la materia delle servitù.

Pertanto non appare legittima la richiesta avanzata dall’ente di imputare il costo dell’intervento al condominio.(Avv. Giuseppe Bassu)

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